Si parte dal modello orario delle scuole dell’infanzia che è di 40 ore settimanali riducibili a 25, in relazione alle richieste delle famiglie. Il numero di bambini per sezione non deve essere superiore a 26 e non inferiore a 18. Gli eventuali esuberi vanno ripartiti arrivando fino a 29 alunni per classe.
In ogni classe di scuola primaria potranno essere presenti non meno di 15 (10 nelle piccole isole e zone montane) e non più di 26 bambini, elevabili a 27 in presenza di eccedenze.
Le classi prime sono costituite da non più di 27 alunni e non meno di 18 (10 nelle piccole isole e zone montane) fino ad un massimo di 28 alunni in presenza di eccedenze. Le classi seconde e terze devono mantenere un numero medio superiore a 20 alunni per classe. In caso contrario si dovrà procedere alla loro ricomposizione.
Le classi prime, nel caso di ordinamenti diversi (istituti di istruzione superiore che hanno sia classi liceali che tecniche o professionali), si costituiscono in modo autonomo, mentre, se si tratta di indirizzi diversi nell’ambito dell’istruzione tecnica, professionale o nei diversi percorsi liceali, si determinano sulla base del numero complessivo di alunni. Le classi iniziali del primo o e del secondo biennio devono essere formate da un numero che va da 27 a 30. Pertanto il numero delle classi si calcola dividendo il numero complessivo degli iscritti per 27. Le classi intermedie sono ricomposte se il numero medio per classe scende sotto a 22 alunni. Invece le classi dell’ultimo anno possono evitare di essere ricomposte a condizione che siano formate da almeno 10 alunni.
In tutti i recenti decreti Interministeriali, precisa il Sole 24 Ore, da cui abbiamo preso la notizia, sulle dotazioni organiche viene ribadito che i dirigenti scolastici cureranno un’equa distribuzione degli alunni disabili tra le varie classi. Le classi di ogni ordine e grado che accolgono alunni con disabilità, comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, vanno limitate a non più di 22 alunni e, in caso di presenza di più di due unità per classe, questa deve essere costituita con non più di 20 alunni.
In situazioni particolari (aule piccole, laboratori complessi o articolati) è possibile costituire classi con meno di 27 alunni. In questo caso è necessario che il dirigente scolastico rediga e trasmetta all’ufficio provinciale una dettagliata relazione che faccia riferimento al Documento di valutazione dei rischi (Dvr) della scuola.
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