Entro la fine di marzo o al più nella prima decade di aprile, sarà tempo di presentazione, per chi lo desidera, della domanda di mobilità.
Come si calcolerà il punteggio per la domanda di mobilità volontaria? Per quanto riguarda la domanda di trasferimento si fa riferimento all’allegato 2 Tabella A dell’ipotesi di contratto sulla mobilità 2017/2018 del 31 gennaio 2017.
È utile sapere che per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza e per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera e per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola dell’infanzia vengono assegnati, in caso di domanda volontaria, 6 punti.
Per cui per esempio ad un docente con 20 anni di servizio prestati tra ruolo e pre-ruolo, vengono assegnati 120 punti per il titolo di servizio. Inoltre se il docente avesse prestato effettivamente servizio di ruolo o pre-ruolo in scuole o istituti situati nelle piccole isole avrà assegnato 6 punti aggiuntivi per ogni anno scolastico oltre quelli del normale servizio annuale. Relativamente ai docenti delle scuole primarie, per ogni anno di insegnamento nelle scuole di montagna ai sensi della legge 1/3/1957, n. 90, il punteggio è raddoppiato. Poi c’è anche il punteggio di continuità del servizio. Infatti il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità o di incarico triennale da ambito ovvero nella scuola di servizio per gli ex DOS nella scuola secondaria di secondo grado e per i docenti di religione cattolica, vale 6 punti, successivamente fino al quinquennio 2 punti l’anno e superato il quinquennio 3 punti l’anno. Quindi se il docente dell’esempio su fatto avesse 6 anni continuativi, escluso l’anno in corso, nella sua scuola di titolarità, avrebbe assegnati 13 punti di continuità del servizio che si aggiungono ai 120 punti dell’anzianità di servizio. Resta ancora valido il bonus aggiuntivo di 10 punti, che spetta a coloro che, per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l’a.s. 2000/2001 e fino all’a.s. 2007/2008, non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l’abbiano revocata nei termini previsti dalle ordinanze sulla mobilità.
Inoltre per i docenti della scuola primaria per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come “specialista” per l’insegnamento della lingua straniera dall’anno scolastico 92/93 fino all’anno scolastico 97/98, spetta in aggiunta del regolare punteggio di servizio, 1 o 0,5 punti a seconda che abbia prestato servizio al di fuori del plesso di titolarità oppure all’interno. Sempre per i soli docenti di scuola primaria, il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall’anno scolastico 92/93 fino all’anno scolastico 97/98, come docente “specializzato” per l’insegnamento della lingua straniera, vale 1,5 punti, se invece nello stesso periodo il servizio è stato prestato alle stesse condizioni ma come docente “specialista”, vale 3 punti.
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