Dovrà quindi compilare la domanda cercando di attenersi alle norme di un contratto che ancora non ha ricevuto l’ok dalla Funzione Pubblica.
Infatti nelle ultime righe della suddetta nota, in cui vengono anche riportate le date di scadenza della presentazione delle domande (al 10 al 20 luglio personale docente della scuola dell’infanzia e primaria, esclusivamente tramite la modalità istanze on line; entro il 25 luglio personale docente della scuola di I e II grado, tramite modello cartaceo; entro il 25 luglio personale educativo e docenti di religione cattolica, sempre con modello cartaceo; entro il 12 agosto personale Ata, ancora una volta con modello cartaceo), c’è scritto che l’attuale ipotesi di Ccni sottoscritta il 15 maggio 2013 sarà oggetto di analisi al fine di consentire la predisposizione degli atti propedeutici all’emanazione dei provvedimenti di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie.
La nota continua impegnandosi a trasmettere tempestivamente il testo del Ccni, munito della certificazione, non appena concluso l’iter di verifica di cui all’art. 40/bis del D.L.vo n.165. Tra i dubbi che tormentano chi deve fare la domanda di mobilità annuale, c’è quello di come si calcola il punteggio di utilizzazione. Come prima cosa dobbiamo ricordare che la valutazione di questo punteggio è calcolato considerando i titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria, secondo la tabella allegato 1 all’ipotesi del Ccni del 15/05/2013 che si trova alle pagine 35-36-37 del medesimo contratto. Bisogna sottolineare che il calcolo del punteggio, estratto da tale tabella, va considerato non come se si stesse operando con una domanda di mobilità volontaria, ma come se si stesse effettuando una mobilità d’ufficio.
Entriamo più nello specifico : i titoli di servizio, vanno valutati considerando anche l’anno scolastico in corso; il servizio di pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera vanno riconosciuti i primi 4 anni per intero, dunque 3 punti per anno fino ad un massimo di 12 e il periodo eccedente i 4 anni è valutato per i due terzi, cioè 2 punti l’anno; per quanto riguarda la continuità del servizio si rammenta la nota 5 bis, che per la mobilità d’ufficio definisce che, per ogni anno di servizio, quindi a partire già dal primo (senza avere l’obbligo di attendere il primo triennio), prestato nella scuola di attuale titolarità senza soluzione di continuità in aggiunta al punteggio del servizio (6 punti l’anno), entro il quinquennio spettino 2 punti ( ogni anno) e oltre il quinquennio tre punti; per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari, è necessario che i medesimi vi risiedano effettivamente, con iscrizione anagrafica, da almeno tre mesi alla data stabilita per la presentazione delle domande; l’età dei figli è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si effettuano le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie; in caso di parità di precedenze e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica; In buona sostanza per calcolare giustamente il punteggio di utilizzazione si tratta di aggiornare il punteggio delle graduatorie interne d’istituto per l’individuazione dei perdenti posto, aggiungendo i 6 punti dell’anno in corso i 2( entro il quinquennio) o 3( oltre il quinquennio) punti della continuità del servizio, ed eventuali titoli culturali conseguiti entro la data di scadenza delle utilizzazioni. In ultimo vogliamo ricordare la nota 1 della tabella allegata per il calcolo del punteggio per le utilizzazioni, che definisce i casi in cui il punteggio di servizio deve essere raddoppiato.
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