Categorie: Personale

Come si calcola il punteggio per esigenze di famiglia nella mobilità 2017/2018?

Nelle domande di mobilità per le cattedre e per i posti della stessa classe di concorso di titolarità vengono anche valutati i punteggi per le esigenze di famiglia.

Invece il docente che dovesse fare domanda per la mobilità professionale, quindi passaggio di ruolo o di cattedra, non avrebbe riconosciuto alcun punteggio di esigenze di famiglia. Infatti è utile sapere che la tabella B per la valutazione dei punteggi della mobilità professionale dell’ipotesi di CCNI della mobilità 2017/2018 non prevede nessun punteggio per i ricongiungimenti, per i figli e più in generale per ogni esigenza familiare.

Il punteggio di esigenze di famiglia non viene nemmeno riconosciuto ai fini del trasferimento per il rientro nella scuola di precedente titolarità come ex perdente posto, ai sensi della circolare ministeriale 746 del 13 dicembre 1996.

Invece il punteggio per le esigenze di famiglia è previsto soltanto nella tabella A per la valutazione dei punteggi dei trasferimenti a domanda e d’ufficio dei docenti e del personale educativo riferita all’ipotesi di CCNI suddetta. Quindi se un docente chiedesse trasferimento volontario o lo subisse d’ufficio, potrebbe avere riconosciuto, se le condizioni lo consentissero, il punteggio di 6 punti per il ricongiungimento, sulle preferenze puntuali delle scuole del comune di residenza del coniuge, ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli. Questi 6 punti di ricongiungimento toccano anche per la preferenza dell’ambito in cui ricade il comune della persona a cui si richiede il ricongiungimento.

Bisogna sapere che tale punteggio è attribuito solo se la residenza della persona alla quale si richiede il ricongiungimento è comprovata, ai sensi delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della Legge 10 aprile 2011, n. 183, con una dichiarazione personale nella quale l’interessato dichiari che la decorrenza dell’iscrizione anagrafica deve essere anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all’albo dell’ufficio territorialmente competente dell’ordinanza ministeriale sulla mobilità concernente l’indicazione dei termini di presentazione della domanda. È utile sapere che dall’iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell’ordinanza.

Inoltre per ogni figlio di età inferiore ai 6 anni spettano 4 punti e per ogni figlio di età compresa tra 6 e 18 spettano 3 punti. Al riguardo bisogna specificare che il punteggio va attribuito anche per i figli che compiono i sei anni o i diciotto tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il trasferimento.

Quindi qualsiasi figlio abbia compiuto o dovrà compiere 6 anni nel 2017, è considerato di età inferiore ai 6 anni e sarà valutato 4 punti, stesso ragionamento vale per i figli che hanno già compiuto 18 nel 2017, questi continueranno a ricevere 3 punti.

Lucio Ficara

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