Tutte le scuole verso la metà del mese di aprile si dovranno preoccupare a redigere le graduatorie interne per l’individuazione dei perdenti posto.
Nell’ipotesi di contratto della mobilità per l’anno scolastico 2017/2018, al fine del calcolo del punteggio per la redazione della graduatoria interna d’Istituto per individuare i docenti perdenti posto il servizio pre ruolo viene conteggiato 3 punti per i primi 4 anni e 2 punti per gli anni successivi.
In merito alla valutazione di un precedente servizio di ruolo, prestato in un ruolo diverso da quello di titolarità, si precisa, come disposto dalla nota 4 dell’ipotesi di contratto sulla mobilità, che gli anni di servizio di ruolo prestati nella scuola dell’infanzia si valutano per intero (3 punti per ogni anno per tutti gli anni) ai sensi della presente voce, nella scuola primaria (e viceversa), mentre si sommano al pre-ruolo e si valutano come pre-ruolo (3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi), analogamente al ruolo della scuola primaria, nella scuola secondaria sia di primo che di secondo grado. Gli anni di un precedente servizio di ruolo prestato nella scuola secondaria di primo grado si valutano per intero (3 punti per ogni anno per tutti gli anni), sempre ai sensi della presente voce, nella scuola secondaria di secondo grado (e viceversa), mentre si sommano agli anni di pre-ruolo e si valutano come pre-ruolo (3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi) se attualmente si è titolari nella scuola primaria o nella scuola dell’infanzia.
Per esempio un docente con 23 anni di servizio di cui 10 trascorsi di ruolo e tutti prestati nel ruolo di attuale appartenenza e 13 di pre ruolo, si troverà assegnati, come titoli di servizio per la graduatoria interna d’Istituto per l’individuazione dei docenti perdenti posto, 90 punti. Questi punti sono il frutto di 60 punti per gli anni di ruolo che valgono 6 punti ad anno scolastico e 30 punti di pre ruolo di cui 12 (3 punti per anno) per i primi 4 anni di pre ruolo e 18 (2 punti per anno) per i successivi 9 anni. Se poi tale docente ha il coniuge nello stesso comune o ambito in cui è la scuola di titolarità avrà riconosciuti i 6 punti di ricongiungimento nella graduatoria interna dei perdenti posto. Per quanto riguarda i titoli generali si potranno accumulare al massimo 22 punti di titoli culturali. Quindi oltre ai 12 punti per il superamento di un solo concorso ordinario di una classe di concorso dello stesso ordine e grado della titolarità, sarà possibile aggiungere fino ad un massimo di 10 punti tra titoli come master, corsi di perfezionamento, doppie lauree, dottorati di ricerca, etc….
Queste graduatorie d’Istituto per l’individuazione degli eventuali perdenti posto quando dovrà essere redatta dal Dirigente scolastico? Dovrà essere pubblicata nei 15 giorni successivi alla scadenza della presentazione della domanda di mobilità volontaria, indicata e disposta nell’Ordinanza Ministeriale sulla mobilità 2017/2018.
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