Una domanda ricorrente che molti insegnanti si pongono, è quella riguardante i giorni di malattia di cui hanno diritto e del calcolo riferito proprio a questi periodi di assenza.
Incominciamo con il dire che il riferimento normativo che regola le assenze per malattia degli insegnanti a tempo indeterminato è l’art. 17 del CCNL scuola 2006-2009.
Questa norma contrattuale si applica al personale di ruolo e non a quello nominato a tempo determinato. I precari, infatti, non hanno le stesse tutele contrattuali dei docenti di ruolo e questo, con tutta evidenza, infrange contro i più elementari diritti alla salute, che non dovrebbero fare differenze tra chi è titolare e chi invece supplente, ma anche contro la direttiva europea 1999/70/CE.
Il trattamento normativo riguardante le assenze per malattia si differenzia sostanzialmente tra personale di ruolo (art. 17 del CCNL 27/11/2007) e personale assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche (art. 19 comma 3 del CCNL 27/11/2007).
Per quanto riguarda il personale di ruolo bisogna dire che il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute all’ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente.
Per capire meglio la questione facciamo un esempio specifico. Supponiamo che il docente si assenti per malattia nel periodo che va dal 14 aprile 2014 al 31 maggio 2014, per un totale, riferito a questo ultimo episodio di malattia di 48 giorni; il periodo triennale di riferimento, citato nel comma 1 dell’art.17, nel nostro esempio abbraccerà il periodo dal 31 maggio 2011 al 31 maggio 2014.
In questo particolare triennio (36 mesi) il docente ha diritto a 18 mesi di malattia in cui conserva il posto (i primi 9 mesi sono anche regolarmente retribuiti al 100%).
Quindi nel suddetto periodo tutte le assenze per malattia si sommano sia agli effetti della determinazione della durata massima (18 mesi) sia agli effetti della retribuzione.
Se il docente avesse fruito nell’arco del triennio suddetto di tutti i 18 mesi che aveva a disposizione, cosa gli accade?
Nel comma 2 dell’art.17 esiste un’altra tutela che consente all’insegnante, che ne faccia regolare richiesta, la possibilità di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi e accertati dall’Amministrazione, senza diritto ad alcun trattamento retributivo. Terminati questi ulteriori 18 mesi, come previsto dal comma 4 dell’art. 17 CCNL scuola, l’insegnante può essere dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l’amministrazione può procedere, salvo quanto previsto dal successivo comma 5, alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l’indennità sostitutiva del preavviso.
Molto più ridotte sono invece le tutele per il diritto alla malattia per i docenti precari. Infatti nell’art. 19 comma 3 è scritto che il personale docente ed Ata assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nonché quello ad esso equiparato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico.
Per quanto attiene la retribuzione degli insegnanti precari è specificato nel comma 4 dell’art.19 suddetto che, fermo restando il limite dei 9 mesi in un triennio, in ciascun anno scolastico la retribuzione spettante al personale precario è corrisposta per intero nel primo mese di assenza, nella misura del 50% nel secondo e terzo mese.
Per il restante periodo il personale anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.
Ancora una volta esiste una barriera giuridica che divide il personale assunto a tempo determinato da quello di ruolo, sarebbe opportuno eliminare al più presto questa barriera in modo da rispettare le direttive europee.
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