Molti docenti, specie i neo assunti, ci contattano per comprendere meglio il meccanismo delle ferie, a volte non molto chiaro nemmeno ai più esperti.
Prima di tutto, possiamo dire che per maturare almeno un giorno di ferie, bisogna aver prestato almeno 12 giorni di servizio.
Per quanto riguarda le ferie che spettano al personale a tempo indeterminato, sono di 30 giorni annuali qualora non si siano ancora svolti almeno 3 anni di servizio (di almeno 180 giorni, anche da supplente), mentre invece sono 32 giorni, nel caso siano già svolti almeno 3 anni di servizio (di almeno 180 giorni, anche da supplente).
Se stiamo parlando di docenti a tempo determinato, invece, i giorni di ferie saranno maturati in base al servizio prestato, per cui, come specifica il contratto di lavoro all’articolo 5, comma 2, per ogni 30 giorni di servizio prestato, il docente va a maturare 2,5 giorni di ferie, alla fine dell’anno scolastico.
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Le Festività soppresse, sono di norma 4 giorni (su base di anno scolastico) ed in questo caso sono calcolate in proporzione ai mesi di servizio prestato nell’anno scolastico (una frazione di almeno 16 giorni corrisponde ad un mese).
Per quanto riguarda invece sia le ferie che le festività soppresse, per il personale docente, possono essere fruite solo nei periodi di sospensione dell’attività didattica, fatti salvo un massimo di 6 giorni che possono essere fruiti in corso d’anno secondo le modalità stabilite dal comma 9 dell’art. 13 del CCNL.
I docenti neo assunti che hanno deciso di differire l’assunzione in servizio, ad esempio come riporta la Flc Cgil, al 1/7/2016 (o al termine degli esami di stato) perché in servizio con contratto a tempo determinato in altra scuola e/o altra provincia, hanno gli stessi diritti e trattamento degli altri docenti a tempo determinato fino al 30/6, fermo restando la proporzionalità ai mesi di effettivo servizio.
E’ importante ricordare che il periodo di servizio a tempo determinatosvolto nel corso dell’anno scolastico vale comunque ai fini del calcolo complessivo.
Eventuali periodi di ferie computate (in attuazione delle disposizioni della legge di stabilità 2013) nei periodi di sospensione delle lezioni (Natale, Pasqua, …) non vanno ad incidere sul numero complessivo di giornate spettante di diritto, in quanto l’imposizione d’ufficio esercitata dall’amministrazione durante la sospensione dell’attività didattica è finalizzata, per legge, esclusivamente al divieto di pagamento sostitutivo delle ferie alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato.
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