Categorie: Mobilità

Come si dichiara il punteggio della continuità del servizio per la mobilità?

A volte per distrazione o per ignoranza delle norme contrattuali nella domanda di trasferimento, di  passaggio di ruolo o di cattedra, non si dichiara la continuità del servizio prestato nella scuola di titolarità. Si tratta di una dichiarazione che potrebbe fare certamente la differenza per ottenere il trasferimento desiderato.

La continuità del servizio prestato ininterrottamente da almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità, ovvero nella scuola di servizio per il personale titolare di DOS nella scuola secondaria di II grado, deve essere attestata nell’apposito modulo predisposto per le istanze on line in cui va anche inserito come documentazione allegata la dichiarazione di servizio continuativo, nota con il nome di “Allegato F”. Bisogna sapere che per i DOS il primo anno del triennio per l’attribuzione del punteggio per la continuità è l’anno scolastico 2003/2004 mentre per i docenti di religione il primo anno è l’anno scolastico 2009/2010.

Quindi per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità spettano 6 punti in aggiunta al punteggio del servizio e per ogni ulteriore anno di servizio spettano 2 punti entro il quinquennio e 3  punti oltre il quinquennio. Per cui un docente che per esempio è titolare da 9 anni, escluso l’anno in corso, in una data scuola, ha accumulato 22 punti di continuità. Infatti per il primo quinquennio ha ottenuto 10 punti e per i successivi 4 anni ha ottenuto 12 punti, per un totale di 22 punti.

Per la scuola primaria, il trasferimento  da posto comune a quello di lingua nello stesso circolo non interrompe la continuità di servizio. Mentre il trasferimento da posto comune a sostegno all’interno della stessa scuola, costituisce interruzione della continuità. Invece per quanto riguarda i docenti soprannumerari trasferiti d’ufficio senza aver prodotto domanda o trasferiti a domanda condizionata, l’aver ottenuto nel corso dell’ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio.

Qualora, scaduto l’ottennio in questione, i docenti suddetti non abbiano ottenuto il rientro nella scuola di precedente titolarità, i punteggi relativi alla continuità didattica nell’ottennio dovranno essere riferiti esclusivamente alla scuola ove è stato trasferito in quanto soprannumerario. Per cui è molto importante dichiarare nell’allegato F gli anni di continuità del servizio, riportandone il numero nella sezione D punto 4 della domanda di mobilità.

Lucio Ficara

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