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Come vengono esaminate le preferenze della mobilità 2017/2018?

Nella domanda di mobilità 2017/2018 la scelta delle preferenze delle scuole, degli ambiti e anche delle province, può essere determinate.

La scelta delle preferenze puntuali di singole scuole è limitata ad un massimo di cinque istituzioni scolastiche. Infatti nel comma 1 dell’art.6 dell’ipotesi di CCNI mobilità 2017/2018 è scritto che ciascun docente potrà esprimere con un’unica domanda fino a quindici preferenze di cui al massimo cinque scuole, sia di ambiti diversi che del proprio ambito, sia per la mobilità provinciale che per quella interprovinciale, in tale ultimo caso sarà possibile esprimere anche codici sintetici delle province.

Scegliere cinque scuole piuttosto che altre cinque, potrebbe fare la differenza per ottenere il trasferimento e per mantenere oppure conquistare la titolarità su scuola.

Per capire come vengono esaminate le preferenze è utile conoscere il comma 2 dell’art.6 del suddetto contratto integrativo della mobilità, in cui è spiegato che la mobilità all’interno della provincia precede quella interprovinciale, secondo quanto disciplinato dall’allegato 1 riguardante l’ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo. In tale norma è anche specificato che le preferenze espresse nella domanda sono esaminate nell’ordine riportato in quest’ultima.

Quindi secondo la successione delle operazioni definite dal suddetto allegato 1, i trasferimenti e i passaggi possibili vengono disposti secondo l’ordine determinato per ciascuna preferenza sulla base delle precedenze e, a parità di precedenze o in assenza delle medesime, dal più alto punteggio. A parità di precedenza e punteggio si procede dando priorità alla maggiore anzianità anagrafica.

Resta determinante il sapere scegliere le scuole da inserire nella sezione delle preferenze, tenendo conto della novità dei codici meccanografici unici. Tali scuole si scelgono sulla base della composizione degli organici, sulla base dei pensionamenti concessi e sulla base di possibili trasferimenti in uscita.

Infine è molto importante conoscere il comma 5 dell’art.6 dell’ipotesi di CCNI mobilità 2017/2018, in cui è riportato che secondo l’ordine della preferenze espresse, il docente soddisfatto in una preferenza di scuola acquisisce la titolarità su scuola, il docente soddisfatto nella preferenza su ambito acquisisce la titolarità su ambito, in caso di preferenza sintetica per provincia il docente che ottiene la mobilità è assegnato in titolarità su ambito territoriale secondo la catena di prossimità tra gli ambiti della stessa provincia. Qualora una domanda sia soddisfatta mediante la preferenza sintetica provincia, al docente viene assegnato il primo ambito disponibile, secondo l’ordine risultante dalla tabella di prossimità, salvo che il medesimo sia stato richiesto da altro aspirante, anche con punteggio inferiore, tuttavia mediante una indicazione puntuale. In tale ipotesi, poiché con la preferenza sintetica si richiedono indifferentemente tutti gli ambiti in essa compresi, il primo ambito con posto disponibile è assegnato al docente che l’ha richiesto con indicazione puntuale sia pure con punteggio inferiore ed al docente che ha espresso la preferenza sintetica viene assegnato il successivo ambito disponibile.

Lucio Ficara

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