Oltre all’attività in classe, il docente è tenuto a svolgere altre ore, dette di attività funzionali all’insegnamento.
Il Piano annuale delle attività del personale docente viene emanato dal Dirigente Scolastico ad inizio anno scolastico, può poi variare in corso d’opera, ed è obbligatorio per tutti i docenti
In base al CCNL 2007, l’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici.
Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.
Le ore complessive da dedicare alle attività di carattere collegiale sono 40 ore per la partecipazione al collegio docenti e sue articolazioni e altre 40 per la partecipazione ai consigli di classe, esclusi quelli per gli scrutini intermedi e finali.
Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative:
a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
b) alla correzione degli elaborati;
c) ai rapporti individuali con le famiglie.
Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:
a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue;
b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue;
c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.
Come vengono retribuite le prestazione aggiuntive di insegnamento?
L’ARAN, con un orientamento applicativo pubblicato sul proprio sito, rileva che nella tabella n. 5 allegata al CCNL 2007, sono stabilite le misure del compenso orario lordo tabellare spettante al personale docente per le prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo da liquidare a carico del fondo d’istituto.
Tale compenso è pari a 50 euro per le ore aggiuntive prestate per l’attuazione dei corsi di recupero e 35 euro per le ore aggiuntive di insegnamento, svolte oltre l’orario obbligatorio e fino ad un massimo di 6 ore settimanali, per interventi didattici volti all’arricchimento e alla personalizzazione dell’offerta formativa.
Poiché l’art. 88, comma 2, lett. c) del contratto del 29.11.2007 definisce i corsi di recupero come ore aggiuntive prestate dai docenti per recuperare gli alunni con debito formativo, debito previsto proprio nelle scuole secondarie di secondo grado, ne consegue che il compenso di 50 euro spetta solo in tale ordine di scuola.
Ne consegue altresì che le attività di sostegno per gli alunni in difficoltà di apprendimento nelle scuole secondarie di 1° sono considerate “attività aggiuntive di insegnamento” e sono retribuite con il compenso orario lordo di 35 euro, così come stabilito nella su citata tabella.