La distribuzione del bonus premiale è una operazione molto delicata che non è esente da rischi.
In caso di contenzioso in materia di assegnazione del bonus non solo il dirigente scolastico ma anche i componenti del comitato potrebbero essere considerati in qualche misura responsabili.
Nel diritto amministrativo esiste una regola di carattere generale secondo cui i componenti di un organo collegiale (tale è il comitato di valutazione) sono tutti responsabili della decisione assunta (ovviamente sono esenti da responsabilità coloro che hanno votato in modo contrario).
Questo significa che se un docente dovesse ricorrere contro la mancata attribuzione del bonus causata da criteri considerati incongrui e se il giudice del lavoro dovesse dargli ragione, tutti i componenti del comitato (e non solo il dirigente scolastico) potrebbero essere chiamati in causa.
I casi potrebbero essere diversi.
Per esempio un criterio potrebbe essere palesemente in contrasto con i principi generali fissati dalla legge che, per esempio, non prevedono di per sè la possibilità di premiare il maggiore impegno orario.
Leggendo qua e là in rete si scopre che alcune scuole hanno predisposto una vera e propria tabella con punteggi e con “penalizzazioni” di vario genere. Ma è bene prestare attenzione alle penalizzazioni: siamo sicuri, per esempio, che le assenze – debitamente giustificate – possano in qualche misura “affievolire” il diritto ad ottenere il “bonus”? O che il non aver accettato uno più incarichi aggiuntivi sia motivo di penalizzazione?
La risposta a questi e altri dubbi la daranno i giudici del lavoro che saranno chiamati a dirimere eventuali controversie, ma resta il fatto che i membri dei comitati di valutazione dovrebbero essere consapevoli delle responsabilità connesse con le proprie decisioni.