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Comitato di valutazione: attenzione alle procedure

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Le notizie che ci arrivano dai nostri lettori sono spesso sconfortanti e allarmanti al tempo stesso.

Da più parti, per esempio, ci vengono segnalate procedure quanto meno curiose e strane relative ad alcune novità significative della legge 107.
I problemi maggiori, in questa fase, sembrano concentrarsi sulla composizione del comitato di valutazione e sui compiti di questo organo collegiale.
Intanto va precisato che fra le funzioni del comitato non rientra assolutamente quella di valutare il “merito” dei singoli docenti.
I problemi che stanno emergendo nelle scuole non riguardano però solo a scarsa chiarezza sui compiti del comitato; ci vengono segnalati casi davvero strani, come quello di scuole in cui il collegio ha designato anche uno o più membri “supplenti”, figure previste dalla vecchia normativa ma  non dalla legge 107.
Per non parlare di collegi dei docenti che designano anche più di 2 docenti: errore madornale perchè la composizione del comitato è fissata dalla legge e una difformità rispetto alla norma potrebbe rendere illegittimi tutte le decisioni dell’organo.

 

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Altro errore frequente che ci è stato evidenziato riguarda le modalità di designazione: è pur vero che la legge dice che il collegio “sceglie” i docenti che faranno parte del comitato e non che li elegge, ma a noi pare che in ogni caso la scelta/designazione/elezione vada effettuata con voto segreto come deve accadere ogni volta che si assumono decisioni in merito alle persone.
Sembrano sciocchezze, ma non lo sono affatto: in caso di contenzioso l’erronea procedura o addirittura la composizione del comitato non conforme alla legge potrebbero essere considerate determinanti per rendere illegittimi o addiritttura gli atti dell’organo collegiale.