In ogni istituzione scolastica è presente un comitato preposto alla valutazione del servizio dei docenti.
Istituzione e modifiche
Il comitato di valutazione è un organo collegiale istituito nel 1974 con il decreto n° 416 con il compito di valutare il servizio dei docenti. Il T.U. DEL 1994 N° 297 all’art. 11 apporta delle modifiche che avranno vita fino al 2015 anno in cui la legge 107 al comma 129 riprende tale organismo, per strutturarlo nella versione odierna.
Costituzione e durata
Il comitato di valutazione del servizio dei docenti dura in carica 3 anni ed è costituito da:
Il dirigente scolastico
3 docenti di cui 2 scelti dal collegio dei docenti e 1 dal consiglio d’istituto. Detti organismi strutturano autonomamente i criteri generali per la designazione dei componenti.
Due rappresentanti dei genitori per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria, un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori per il secondo ciclo d’istruzione, scelti dal consiglio d’istituto.
Un componente esterno individuato dall’Ufficio Scolastico Regionale.
Criteri per la valutazione dei docenti
Il comitato nel valutare il servizio dei docenti fissa dei criteri volti alla valorizzazione dei docenti che abbiano come elementi base:
la qualità dell’insegnamento in rapporto anche al successo formativo degli studenti e il miglioramento del servizio scolastico offerto dall’istituzione;
i risultati ottenuti dagli studenti in relazione al raggiungimento dei traguardi delle competenze;
l’innovazione metodologica e didattica al fine di creare e diffondere delle buone pratiche didattiche.
Funzioni e compiti
Fissa dei criteri per consentire al dirigente scolastico di assegnare annualmente al personale docente una somma del fondo d’Istituto per valorizzare il merito del personale docente, sulla base di motivata valutazione.
Il comitato, integrato dal docente tutor, esprime, al dirigente scolastico, il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente.
valuta il servizio prestato nell’ultimo triennio dei docenti, su richiesta dell’interessato, previa relazione del dirigente scolastico;
Esprime giudizio, su richiesta del docente interessato, per la sua riabilitazione, sulla base di apposita relazione del dirigente scolastico. La richiesta può essere presentata dopo due anni dalla data dell’atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare, a condizione che il dipendente, abbia mantenuto condotta meritevole.