Vista “la necessità di contenere i costi relativi allo svolgimento degli esami, [….] ai commissari esami di Stato spetta un unico compenso forfetario qualora operi su un’unica commissione”.
E così, per la sua funzione, un commissario esterno ha un compenso di 911€ lorde a cui si aggiungono delle quote (da 171 € a 2270) relative alla distanza del luogo di residenza o servizio rispetto alla sede di esame. Trattamento diverso tocca al commissario interno: 399 € + 171€ di “missione”, che fanno un totale di 570 €. Calcolando una media di 20 giorni di lavoro da parte della commissione per 6 ore al giorno, fanno 120 ore; e dividendo 570 € per le ore di lavoro si ottiene la bella cifra oraria di 4,70 € (sempre lorde!). Certo gli insegnati non lavorano solo per i soli. Difatti l’art. 54 della Costituzione recita che “i cittadini a cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con onore e dignità”. E’ anche vero che dopo grave sconfitta della battaglia di Pavia (1525), Francesco I andava ripetendo: Tutto è perduto fuorché l’onore!
Dicevano i latini: Est magis dare quam accipere. E i vecchi saggi: Per fare il proprio dovere bene bisogna fare di più del dovuto. Ma non si può fare tutto e sempre: Gratis et amore dei!
E’ di queste ore la pubblicazione dei risultati delle prove scritto-grafiche. L’O.M. 13/2013, all’art. 15 c. 8, stabilisce quanto segue: “Il punteggio attribuito a ciascuna prova scritta è pubblicato, per tutti i candidati di ciascuna classe (…) nell’albo dell’istituto sede della commissione d’esame un giorno prima della data fissata per l’inizio dello svolgimento dei colloqui. Vanno esclusi dal computo le domeniche e i giorni festivi intermedi”. Mentre fino a 3 anni fa si pubblicava il totale delle prove scritte e il candidato – per venire a conoscenza dei vari punti relativa alle diverse prove sostenute – poteva fare richiesta prima del suo colloquio, ormai è fatto obbligo di esporre all’albo i risultati delle singole prove scritto-grafiche.
Forse perché pagati con compensi da tabelle del 2007 è o per la fretta, la distrazione o il caldo ci sono presidenti di commissione, delegati, segretari e semplici commissari “distratti”. Non è raro trovare – in questi giorni – all’albo delle scuole superiori dei tabelloni prestampati che inducono ad errori formali, dal momento che compare solo il totale delle tre prove precedenti il colloquio. Attenzione che la forma è sostanza e che eventuali ricorsi contro l’operato delle commissioni possono sortire effetti favorevoli ai candidati ricorrenti… solo per un piccolo vizio di forma!
L’invito è di rettificare quanto prima – nel rispetto dell’O.M. – quei tabelloni pubblicati in modo errato. La legge non ammette ignoranza!
Psicologicamente forse era migliore la precedente modalità della comunicazione del totale dei punti perché (prima di colloquiare con i professori-giudici) lasciava alla discrezione del candidato tenersi il dubbio su quale delle tre prove avesse conseguito un risultato eventualmente insufficiente o scadente…
Occorre infine che la commissione ricordi che, secondo giusta procedura (art. 16 c. 2), è d’obbligo provvedere alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte solo nella terza fase del colloquio di esame. Senza alcuna improvvisazione creativa del rito dell’esame di maturità
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