Il parere è favorevole ma condizionato all’accoglimento di diverse osservazioni fatte. Quali sono queste osservazioni?
1. Esonero dall’insegnamento
Dopo le richieste del Cnpi, l’Amministrazione ha chiarito che sarà eliminata la prescrizione relativa al divieto di esonero dal servizio, ripristinando la sola priorità nella nomina per chi non chiede l’esonero a norma dell’art. 402 del Dlgs 297/94.
2. Obbligo di servizio nella stessa istituzione negli ultimi tre anni
Anche su questa prescrizione particolarmente restrittiva, l’Amministrazione ha convenuto con il Cnpi di eliminarla dal decreto e dall’ordinanza.
3. Ulteriori requisiti degli aspiranti
Nella versione inviata al Cnpi era previsto che per poter partecipare alle commissioni si fosse in possesso di almeno due tra i requisiti elencati all’art. 3 comma 5. L’Amministrazione ha convenuto con il Cnpi per la riduzione al possesso di un solo requisito tra quelli elencati, come già previsto nei precedenti concorsi.
4. Inopportunità di partecipazione alle commissioni
Si è convenuto che tale inopportunità debba essere “oggettivamente dimostrabile”.
5. Superamento di un concorso ordinario per poter partecipare alle commissioni
Il Cnpi ha posto come pregiudiziale all’espressione del parere positivo l’eliminazione di tale vincolo, sia per ragioni giuridiche (il Testo Unico prevede come prerequisito solo il servizio) che per evitare una gerarchizzazione tra le varie procedure concorsuali che non pare “né opportuna né legittima”. Il Cnpi chiede inoltre che l’eventuale superamento del concorso ordinario sia invece inserito tra i requisiti aggiuntivi previsti dall’art. 3 comma 5.
6. Partecipazione alle commissioni dei rappresentanti sindacali
Il Cnpi ha anche invitato il Miur a rendere più chiare e definite le incompatibilità previste per i rappresentanti sindacali, escludendo da tale fattispecie i docenti eletti nelle Rsu, in quanto se così non fosse ci sarebbe il rischio di “generalizzare in modo eccessivo e senza adeguata giustificazione il sospetto d’imparzialità anche nei confronti di soggetti che non gestiscano alcun potere rilevante e, perciò, non siano comunque idonei, sia pure da un punto di vista astratto, a condizionare la vita dell’ente che indice la selezione” (sentenza 2104 della V sezione del Consiglio di Stato del 13 aprile 2012).
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