Presidente delle commissioni giudicatrici degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle libere professioni di perito agrario, perito industriale e geometra deve essere un docente universitario di ruolo ordinario o straordinario, associato o fuori ruolo ed in pensione oppure un dirigente scolastico di istituto tecnico corrispondente alle indicate tipologie di esame.
In particolare, sono tenuti alla compilazione, purché titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, già di ruolo ordinario (si precisa che i requisiti legittimanti la nomina devono essere posseduti non solo al momento della presentazione della domanda – a.s. 2003/2004 – ma anche in quello di svolgimento della funzione – a.s. 2004/2005), i seguenti dirigenti scolastici:
– per la nomina nelle commissioni giudicatrici degli esami di abilitazione all’esercizio della libera professione di Geometra: i dirigenti scolastici degli Istituti tecnici per Geometri e Commerciali e per Geometri, nonché quelli di qualunque altro tipo di Istituto tecnico purché provenienti da cattedre di insegnamento comprese nelle classi di concorso 16/A, 58/A e 72/A;
– per la nomina nelle commissioni giudicatrici degli esami di abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito Industriale: i dirigenti scolastici degli Istituti tecnici industriali;
– per la nomina nelle commissioni giudicatrici degli esami di abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito Agrario: i dirigenti scolastici degli Istituti tecnici agrari.
I dirigenti scolastici di generico istituto di istruzione secondaria superiore e quelli di istituto diverso da quelli sopraindicati sono legittimati alla presentazione del modulo-domanda ed alla nomina solo nel caso in cui i detti istituti sedi di servizio siano comprensivi, per associazione, dello specifico istituto richiesto.
In qualità di commissario possono essere nominati professori, laureati e con contratto di lavoro a tempo indeterminato, delle scuole secondarie superiori, docenti di specifiche discipline (riportate nella C.M. n. 42, prot. 7432, del 14 aprile 2004).
Per ciascuna commissione è richiesta, poi, anche la nomina di tre liberi professionisti iscritti all’albo e di componenti supplenti (due liberi professionisti ed un professore) che sostituiscano quelli effettivi in caso di rinuncia degli stessi.
Le modalità di compilazione dei modelli di domanda allegati alla suddetta circolare (A/1 per i docenti universitari; A/2 per il personale della scuola) sono riportate in calce ai moduli stessi.
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