Oltre al personale obbligato presentare domanda o a chi ha facoltà di farlo (vedi notizia), la C.M. n. 2 del 23 febbraio 2016 indica anche le preclusioni alla presentazione della scheda e alcuni limiti nelle nomine.
Infatti, non possono presentare domanda di partecipazione in qualità di presidente o commissario esterno (Modello ES-1 e Modello ES-2):
– sia assente a qualsiasi titolo, compreso per aspettativa o distacco sindacale, se il rientro in servizio risulti formalmente stabilito per una data successiva a quella di inizio degli esami;
– sia collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti ex articolo 17, comma 5, C.C.N.L. del comparto del personale della scuola (quadriennio normativo 2006-2009);
– sia utilizzato, in posizione di comando o comunque incaricato a tempo pieno, presso il MIUR o gli uffici periferici ovvero presso altri Enti;
– sia impegnato, quale sostituto del dirigente scolastico durante lo svolgimento dell’esame di Stato, sempreché quest’ultimo abbia presentato la scheda di partecipazione alle commissioni di esame di Stato (Mod. ES-1);
– si trovi in astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro, ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
– personale docente della scuola che sia assente per almeno novanta giorni e rientri in servizio dopo il 30 aprile 2016. Nel caso in cui il docente sia titolare di una disciplina affidata a commissario interno, la nomina è conferita al supplente.
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La circolare prevede anche delle situazioni in cui la nomina è addirittura vietata: in particolare, gli aspiranti presidenti o commissari esterni non possono essere nominati nelle commissioni d’esame operanti:
– nella scuola di servizio (anche con riferimento alle scuole di completamento dell’orario di servizio), comprese le sezioni staccate, le sedi coordinate, le scuole aggregate, le sezioni associate;
– in altre scuole del medesimo distretto scolastico;
– in scuole nelle quali abbiano prestato servizio nei due anni precedenti l’anno in corso;
– nella stessa scuola ove abbiano prestato servizio, in commissione d’esame, in qualità di presidente o di commissario, consecutivamente nei due anni precedenti l’anno in corso;
– nelle commissioni di esame operanti al di fuori della provincia di residenza o di servizio.
Non è neanche ammessa la nomina degli aspiranti presidenti, commissari esterni e interni, per il personale:
– destinatario di sanzioni disciplinari superiori alla censura, inflitte nell’anno scolastico in corso o in quello precedente;
– che risulti indagato o imputato per reati particolarmente gravi, in particolare riferimento al ruolo educativo-formativo e all’attività di servizio;
– che si sia reso autore nel corso di precedenti esami di comportamenti scorretti, oggetto di contestazione in sede disciplinare;
– nelle scuole dalle quali siano stati trasferiti per incompatibilità ambientale.
Infine, è preclusa la nomina al personale utilizzato come presidente di commissione d’esame di Stato del primo ciclo di istruzione.
Devono essere invece esonerati dall’incarico i dirigenti scolastici e i docenti nominati anche commissari governativi, in caso di sovrapposizione temporale dei due incarichi e qualora non sia praticabile soluzione alternativa, sono esonerati dall’incarico.
Al di fuori delle ipotesi di esonero, il personale dirigente e docente non utilizzato nelle operazioni di esame deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno 2016, assicurando comunque la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte e comunicando il proprio recapito al quale essere reperibili per tutto il periodo di svolgimento delle operazioni.
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