La partecipazione ai lavori delle commissioni degli esami di Stato rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola.
Lo prevede il l’articolo 1 del D.M. n. 6/2007, cui rimanda anche la circolare n. 2/2017 inerente la formazione delle commissioni per l’a.s. 2016/2017.
Non è dunque consentito – anche se nominati in sede non richiesta o in commissioni operanti in settori di istruzione diversi da quelli di servizio – di rifiutare l’incarico o lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento.
L’impedimento a espletare l’incarico deve comunque essere comunicato immediatamente al dirigente preposto all’Ufficio Scolastico regionale nel cui ambito ha sede la commissione, il quale disporrà immediati accertamenti in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell’impedimento.
La documentazione comprovante i motivi dell’impedimento deve essere prodotta dai Dirigenti scolastici e dai docenti, rispettivamente, al dirigente dell’Ufficio scolastico regionale e al proprio capo d’istituto, entro tre giorni dall’insorgenza dell’impedimento stesso.
Eventuali inosservanze sono suscettibili di valutazione sotto il profilo disciplinare.
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Nella C.M. n. 2/2017 il Miur precisa anche che i dirigenti degli istituti comprensivi presso i quali funzionino corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado e i docenti nominati nelle commissioni degli esami di Stato sono esonerati dagli esami di Stato di scuola secondaria di primo grado e dagli esami di idoneità nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, solo se vi sia sovrapposizione temporale di attività.
Inoltre, i docenti degli istituti professionali, nominati nelle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, sono esonerati dalla partecipazione, in qualità di commissari, agli esami di qualifica IeFP in regime di sussidiarietà integrativa, solo nell’ipotesi di sovrapposizione temporale degli incarichi.
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