Categorie: Politica scolastica

Compensi FIS e bonus non vanno pubblicati

E’ legittimo il comportamento del dirigente scolastico che non pubblica i dati relativi ai compensi erogati ai docenti destinatari del “bonus premiale”.

Lo ha deciso il Tar del Veneto con la sentenza 463/2017 pubblicata il 10 maggio 2017.

La vicenda, resa nota dall’Anp, aveva preso avvio diversi mesi fa quando la Gilda di Treviso, richiamandosi alle disposizioni del cosiddetto “accesso civico”, aveva chiesto ad un dirigente scolastico di una scuola di secondo grado della provincia di avere in visione “il prospetto di liquidazione nominale del bonus premiale relativo all’a.s. 2015/2016 con indicata la cifra corrisposta a ciascuno, delle motivazioni che avevano giustificato l’individuazione dei nominativi e l’attribuzione dei singoli importi, i criteri stabiliti dal Comitato di valutazione e i compensi, nominativo per nominativo, dei beneficiari del FIS”.

Il dirigente della scuola aveva negato l’indicazione dei compensi attribuiti ad ogni singolo lavoratore e, per quanto riguarda il bonus docenti e i compensi del FIS, rendeva note esclusivamente le cifre aggregate.

Il TAR Veneto ha dato ragione al dirigente sottolineando i che “l’accesso civico non può essere usato per superare, in particolare in materia di interessi personali e dei principi di riservatezza, i limiti imposti dalla legge 241 del 1990” che all’art. 24 (c. 6 lett. d) stabilisce che l’Amministrazione possa escludere dall’accesso i documenti che riguardano la vita privata o la riservatezza di persona fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari: tutto ciò che concerne il trattamento economico/retributivo rientra in pieno in tale ipotesi di tutela di riservatezza.

“La sentenza del TAR – spiega l’Anp – richiama esplicitamente anche il parere del Garante della privacy del 13/10/2014 (l’accesso ai dati relativi ai compensi è ammesso solo se tali dati sono forniti in forma aggregata) e l’art. 20 del D. lgs. 33/2013 che prevede la pubblicazione dei dati riguardanti l’ammontare dei premi stanziati ed effettivamente distribuiti solo in forma aggregata”.

Ovviamente l’Associazione nazionale preside ricorda di aver sempre mantenuto una posizione chiara sull’argomento: i compensi del FIS e del bonus possono essere resi pubblici ma solo in forma aggregata e, in ogni caso, senza fare riferimento alla somma erogata a ciascun dipendente.

Reginaldo Palermo

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