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Compenso aggiuntivo per festività coincidenti con la domenica

Dalla Presidenza del Consiglio, con lettera circolare del 31/03/2003 n. 1772/10/G.P., a firma del direttore, Francesco Verbaro, è stato reso noto il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato, del 19 febbraio 2003 (n. 017130), in cui si ritiene che, in caso di festività nazionale coincidente con la domenica, non spetti ai lavoratori dipendenti retribuiti in misura fissa, tra cui i dipendenti della P.A., l’aliquota aggiuntiva di retribuzione giornaliera.
Il parere dell’Avvocatura era stato richiesto in seguito ai quesiti in merito all’applicabilità ai pubblici dipendenti del combinato disposto dell’art. 5, comma 3, della L. n. 260/1949 e dell’art.2, lett.e) della L. n. 90/1954. Si voleva un chiarimento in merito alla legittimità del pagamento a tale personale, a prescindere dalla prestazione lavorativa, di un compenso aggiuntivo, corrispondente all’aliquota giornaliera, per le giornate di festività nazionale coincidenti con la domenica. In particolare, nel caso di festività non lavorata cadente di domenica, viene riconosciuto, oltre alla normale retribuzione globale giornaliera, comprensiva di ogni elemento accessorio, anche un’ulteriore retribuzione corrispondente all’aliquota giornaliera.
La disciplina di maggior favore, consistente nell’attribuzione della pretesa aliquota ai salariati in misura fissa è voluta, secondo l’Avvocatura, come una sorta di compensazione della maggiore penosità del lavoro agli stessi affidato. Il trattamento più favorevole trova giustificazione nel fatto che il lavoratore sarebbe privato del godimento di un’ulteriore giornata di esenzione dalla prestazione lavorativa. Si ravvisa l’irragionevolezza di tale riconoscimento a lavoratori a retribuzione fissa, per i quali non sembra avere rilevanza alcuna l’aleatoria coincidenza della festività nazionale con la domenica.
Ai dipendenti pubblici, pertanto, si applica, il solo primo comma dell’art. 5 della L. n. 260/1949, con la conseguente spettanza, in caso di domenica non lavorata coincidente con la festività, della sola "normale retribuzione globale di fatto giornaliera, comprensiva di ogni elemento accessorio".
Va evidenziato, infine, che la materia in questione rientra nell’ambito delle discipline demandate alla contrattazione collettiva e, pertanto, il contenuto della presente fa salva ogni possibile diversa disciplina che in tale sede dovesse essere adottata.

Giorgio Veneziani

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