Un comunicato COBAS informa che sulla base di una sentenza del giudice di Terni, del 22 marzo 2017, che, pur non entrando nel merito, ha stabilito, come ormai sembra prassi condivisa da altre sentenze (richiamate nell’impianto), che le competenze disciplinari dei DS si debbano limitare alla sola censura.
In particolare la giudice, dopo aver premesso che “appare, infatti, fondato il primo motivo di doglianza fatto valere dal ricorrente, relativo alla “incompetenza del Dirigente scolastico ad irrogare la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio del personale docente”, analizza la normativa (il TU) e ribadisce che “Ai sensi della normativa da ultimo richiamata la competenza del dirigente scolastico è limitata, dunque, alle sanzioni di minore gravità per le infrazioni per le quali “è prevista” [al]l’irrogazione di una sanzione inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni“, cioè la censura.
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Conclude “che il dirigente scolastico, al fine di ritenere o escludere la propria competenza, deve limitarsi a inquadrare la fattispecie in relazione alla sanzione edittale astrattamente irrogabile sulla base della disciplina sanzionatoria normativamente prevista. Non è, invece, sostenibile che la competenza debba/possa essere determinata sulla base di una valutazione discrezionale, rimessa al responsabile della struttura, della gravità della violazione contestata e della sanzione in concreto irrogabile tra il minimo e il massimo previsti. Tale ultima interpretazione, oltre che contrastare con il chiaro disposto normativo, introduce una valutazione “caso per caso” in alcun modo prevista dall’ordinamento (cfr., in senso conforme, Tribunale Pavia, giudice del lavoro, sentenza n. 221/2016 pubblicata il 01/07/2016; Tribunale di Lodi, giudice del lavoro, sentenza n. 252/2015 del 3 novembre 2015; Corte di appello Torino, sezione lavoro, sentenza n. 1079/2013 del 16.10.2013). Orbene, nel caso di specie, dal provvedimento disciplinare impugnato risulta che le condotte addebitate al ricorrente sono state punite in quanto ritenute integranti “l’illecito disciplinare previsto e punito dall’articolo 494, co. 1, lett. a) del d. lgs. 297/1994”, ovvero “atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio”, per cui è prevista la sanzione della “sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio fino a un mese”. Ne discende che il dirigente scolastico che ha adottato la sanzione non era competente ad irrogarla, con conseguente illegittimità della stessa. Ogni altra questione resta assorbita” . Il MIUR viene anche condannato alle spese 2.100 € + 15% ecc.
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