Secondo l’art. 15, comma 6, dell’O.M. n. 88/2024, “Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina”.
Ovviamente, se si versa in tale condizione, il servizio militare andrà senz’altro riconosciuto.
Il fatto è che appare alquanto improbabile che ad un docente in possesso del relativo titolo di studio (dunque appena laureato) venga attribuita una supplenza, prima di essere chiamato a prestare il servizio militare.
Se non che, l’art.485, comma 7 del Testo Unico della Scuola, afferma che “il periodo di servizio militare di leva, o per richiamo e il servizio sostitutivo a quello di leva è valido a tutti gli effetti”.
Tale disposizione non contiene alcuna limitazione o condizione, a differenza di quanto affermato dall’O.M. sull’aggiornamento delle GPS.
La questione è stata sottoposta al vaglio della Magistratura che ha da tempo affermato il diritto al pieno riconoscimento del servizio militare, ancorchè non prestato in costanza di nomina.
Con ordinanza n.5679/2020 (cui hanno fatto seguito varie altre pronunce), la Corte di Cassazione ha riconosciuto la piena validità del servizio militare (e del servizio civile ad esso assimilato) ai fini dell’attribuzione del punteggio nelle graduatorie scolastiche, indipendentemente dalla circostanza che tale servizio sia prestato dopo l’assegnazione della supplenza.
La limitazione al riconoscimento del servizio militare operata dal Ministero appare ancora più inaccettabile, in quanto per il personale Ata tale servizio viene pacificamente riconosciuto, sebbene come servizio aspecifico (dunque con un punteggio inferiore).
Inspiegabilmente, per i docenti non è previsto alcun punteggio per il servizio militare (non prestato in costanza di nomina), pur essendo dipendenti dello stesso Ministero.
Visto il chiarissimo e consolidato approccio giurisprudenziale, nonché l’ostinazione del Ministero nel non prendere atto dell’indifendibilità delle proprie posizioni, la via del ricorso al Giudice del lavoro appare inevitabile.
E’ però INDISPENSABILE che tale servizio venga dichiarato e se ne chieda il riconoscimento all’atto della compilazione della domanda.
Attenzione dunque nella compilazione della domanda: se non si dichiara il servizio, difficilmente se ne potrà chiedere il riconoscimento!
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