I termini di scadenza per la presentazione della domanda di mobilità dei docenti è fissata al 15 marzo 2022. Per il personale educativo sono invece fissati al 21 marzo 2022. Mentre pe ril personale Ata la domanda di mobilità va presentata dal 9 al 25 marzo 2022. Tutte le domande di mobilità suddette si presentano in modalità telematica, tramite le Istanze OnLine del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione.
La domanda di mobilità degli insegnanti di religione cattolica, viene presentata in modalità cartacea con i termini che vanno dal 21 marzo al 15 aprile 2022.
Nella piattaforma delle Istanze Online del Miur, nella sezione “Altri Servizi” c’è la pagina riservata alla “Gestione Allegati”. In tale pagina è possibile inserire l’allegato da associare successivamente alla domanda di mobilità territoriale o professionale.
Gli allegati principali da allegare alla domanda di mobilità sono i seguenti:
La norma che regola la documentazione da allegare alla domanda di mobilità è l’art.4 dell’OM 45 del 25 febbraio 2022, in cui per esempio viene specificato che le domande di mobilità devono essere corredate dalle dichiarazioni dei servizi prestati (Allegato D). che il diritto all’attribuzione del punteggio “una tantum” di cui alle tabelle allegate al C.C.N.I. mobilità, secondo quanto precisato in nota 5-ter dell’Allegato 2, deve essere attestato con dichiarazione personale, analoga al modello reperibile nell’apposita sezione MOBILITA’ del sito MIUR MI, modello nel quale si elencano gli anni in cui non è stata presentata la domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale. Nell’art.4 dell’OM 45/2022 è anche specificato che la valutazione delle esigenze di famiglia e dei titoli deve avvenire ai sensi delle tabelle di valutazione allegate al contratto sulla mobilità del personale della scuola e va effettuata esclusivamente in base alla documentazione da produrre da parte degli interessati unitamente alla domanda, nei termini previsti dalla presente ordinanza. Ai fini della validità di tale documentazione si richiamano le disposizioni contenute nelle note alle tabelle di valutazione allegate al C.C.N.I. 2022.
Si consiglia anche una attenta lettura del comma 19 dell’art.4 dell’OM 45/2022 per evitare di vedersi annullati i punteggi richiesti nella domanda di mobilità.
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