Home Graduatorie Completamento dello spezzone, non viene consentito in alcun modo in caso di...

Completamento dello spezzone, non viene consentito in alcun modo in caso di spettanza di posto intero

CONDIVIDI

Una nostra attenta lettrice ci pone una domanda importante. Se dalle GPS della classe di concorso XXXX ho ricevuto uno spezzone di 10 ore che avevo indicato alla terza preferenza nell’istanza delle 150 preferenze presentata tra la fine di luglio e la prima settimana di agosto, mentre altri docenti hanno ricevuto un posto intero nonostante avessero meno punti in graduatoria, potrò completare lo spezzone in altri turni di convocazione o tramite graduatorie di Istituto?

Novità normative in OM 88/2024

Sul completamento dello spezzone, è stato introdotto un combinato normativo che, in caso di ottenimento dello spezzone in presenza e spettanza di posto intero, impedisce qualsiasi tipologia di ulteriore incarico di ulteriore spezzone.

Tale combinato normativo è definito dall’art.12, commi 12 e 13, e dall’art.13, comma 1 lettera a) dell’OM 88 del 16 maggio 2024.

L’art.12, comma 12 dispone che l’aspirante inserito in GPS cui è conferita una supplenza a orario non intero (spezzone superiore o uguale a 7 ore) in caso di assenza di posti interi conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle diverse graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo, tramite altre supplenze correlate ai posti di cui all’articolo 2 a orario non intero, assegnate dagli uffici scolastici territorialmente competenti anche al di fuori della procedura informatizzata, secondo l’ordine delle preferenze espresse nell’istanza dall’aspirante. Nel predetto limite orario, il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti per i quali risulti omogenea la prestazione dell’orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo.

Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell’orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso.

Invece, ai sensi dell’art.12 comma 13 dell’OM 88/2024, l’aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero pur in presenza di disponibilità di posti interi, non ha titolo a conseguire alcun tipo di completamento d’orario.

Questo comma 13 specifica, inequivocabilmente, che se l’aspirante avesse potuto ambire ad una cattedra intera, ma per la sua scelta di preferenza, ha ottenuto uno spezzone, lasciando il posto intero a chi era più indietro in graduatoria, perde il diritto a completare l’orario dello spezzone già ottenuto tramite GPS.

Inoltre è importante riscontrare che nell’art.13 dell’OM 88/2024 viene specificato che le istituzioni scolastiche, per le supplenze brevi e saltuarie (ma anche quelle per spezzoni orari inferiori o uguali alle 6 ore) utilizzano la procedura informatica di consultazione delle proprie graduatorie che rende verificabile la situazione di occupazione totale o parziale ovvero di inoccupazione degli aspiranti ai sensi della presente procedura e, conseguentemente, procedono alla convocazione dei soli aspiranti che siano nella condizione di accettare la supplenza stessa e cioè:
a) parzialmente occupati, ai sensi delle disposizioni relative al completamento d’orario di cui all’articolo 12, comma 12, della presente ordinanza;
b) totalmente inoccupati.

In buona sostanza l’art.13 comma 1 dell’Ordinanza MInisteriale sulle supplenze da GPS e GI, non prevede la possibilità di convocare, ai fini del completamento orario, i docenti che hanno ricevuto dalle GPS uno spezzone in presenza di posti interi e spettanti.