Alcuni supplenti, per mancanza di posti interi, sono chiamati a ricoprire un incarico con orario parziale. Quali sono le norme per il loro completamento orario?
La norma di riferimento per le supplenze è ferma al 2007, si tratta, nello specifico, del Decreto Ministeriale n.131 del13 giugno 2007.
All’art.4 comma 1 del suddetto DM, è disposto che all’aspirante cui viene conferita, in caso di assenza di posti interi, una supplenza ad orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo.
Tale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno.
Bisogna sapere che tale completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti appartenenti alla medesima tipologia, per i quali risulti omogenea la prestazione dell’orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo. Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell’orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso ma con il limite rispettivo di massimo tre sedi scolastiche e massimo due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità.
Il completamento d’orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche tra scuole statali e non statali con rispettiva ripartizione dei relativi oneri.
Fatte salve le ipotesi di cumulabilità di più rapporti di lavoro contemporanei specificate nei commi precedenti, le varie tipologie di prestazioni di lavoro previste nelle scuole possono essere prestate nel corso del medesimo anno scolastico, purché non svolte in contemporaneità.
Purtroppo ci viene segnalato, troppo spesso, che i dirigenti scolastici non agevolano quasi mai il completamento orario dei docenti già impegnati parzialmente, il motivo principale sarebbe l’incompatibilità dell’orario scolastico tra le due o tre scuole. C’è da dire che se l’orario è incompatibile, il docente supplente non può accampare diritti sul suo completamento ma deve, a malincuore, rinunciare. Non esistono diritti, se l’orario pe ril completamento non corrisponde, ma il buon senso da parte del Ds dovrebbe essere sempre alla base della buona amministrazione .
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