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Completamento orario: un anticipo della chiamata diretta

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Riceviamo dal prof. Angelo Pepe, il seguente contributo sul completamento dell’orario di cattedra.

L’art. 40 comma 7 del CCNL del 29/11/2007 stabilisce che “Il personale con orario inferiore alla cattedra, ha diritto, in presenza della disponibilità delle relative  ore, al completamento o, comunque, all’elevazione del medesimo orario settimanale”.

L’art. 4 del D.M. 13 giugno 2007, n. 131, sempre relativamente al completamento orario del docente, stabilisce che “all’aspirante cui viene conferita, in caso di assenza di posti interi, una supplenza ad orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo”.                       

Appare evidente il contrasto tra la dicitura: “l’insegnante ha diritto” al completamento, prevista nel CCNL, con quella più laconica: “conserva titolo” del D.M., che vuol dire tutto e niente e che di fatto apre le porte alla discrezionalità dei dirigenti scolastici nella valutazione dei singoli casi, una sorta di chiamata diretta…

Quindi, quello che prima era un diritto per il supplente adesso è diventata una possibilità.

Il motivo di questo cambiamento sta nelle difficoltà oggettive nell’organizzare le attività didattiche della scuole ed il relativo orario. Questo non vuol dire che debba essere preclusa ogni possibilità di modifica dell’orario durante il corso dell’anno scolastico per dare la possibilità di completamento ad un supplente, caso mai per una supplenza breve, ma certamente è da prendere in considerazione il ripensamento dell’orario per quelle supplenze di lunga durata e, a maggior ragione, per quelle fino al termine delle lezioni.

Ad un’analisi superficiale e puramente teorica la possibilità del completamento orario sembra una cosa facilmente fattibile, ma nella concretezza non è così.

Infatti la sentenza della Corte d’Appello di Potenza (sentenza n. 72 del 14 marzo 2012) ha negato il diritto del supplente al completamento a causa della sovrapposizione degli orari di due spezzoni stabilendo, quindi, che tale completamento può avvenire solo a condizione che il dirigente scolastico accerti la compatibilità d’orario tra le ore già tenute dal supplente e quelle da conferire come completamento. Cioè dipende dalla possibilità di incastrare perfettamente lo spezzone di completamento nella disponibilità oraria del docente interessato, che di solito il dirigente non è tenuto a modificare, specie ad anno scolastico già iniziato, anche se il tribunale di Rimini ha sottolineato che “l’orario è atto di gestione e può essere modificato dal dirigente in qualsiasi momento per far fronte a nuovi interventi organizzativi del servizio“.

Il  tutto rimane relegato alla fattibilità così come intesa dalla Corte d’Appello di Potenza. E’ evidente come per il povero supplente le occasioni di completamento sono ridotte al lumicino.

Ma una grande speranza la offre il già citato art.4 del D.M. 13 giugno 2007, n. 131, più precisamente nella parte in cui si afferma cheTale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno.

Tutto risolto, allora!? Neanche per sogno.

Può accadere che un supplente già in servizio nella scuola secondaria di I grado, quale supplente temporaneo, ad esempio nella classe di concorso A043 per n. 6 ore settimanali di lezione, viene convocato da diverse scuole proprio in  virtù del diritto al completamento orario ottenendo atteggiamenti difformi da parte dei vari DS.

A fronte di numerosi DS disponibili al frazionamento orario della cattedra anche nell’ambito della stessa classe (fermo restando l’unicità dell’insegnamento), altri ne hanno fatto un’interpretazione più restrittiva della succitata norma permettendo il completamento solo con l’attribuzione di tutte le ore di un’unica classe. E’ appunto il caso delle Lettere nella scuola secondaria di I grado dove nella stessa classe possono fare capo ad un unico insegnante le ore di Italiano, le ore di Storia e quelle di Geografia.

Nel caso prospettato, il docente, in virtù del diritto al completamento, poteva chiedere al DS l’assegnazione delle sole ore di Italiano di una classe lasciando le restanti ore di Storia e Geografia nella medesima classe ad altro supplente.

Mentre la maggior parte dei DS lo fanno, altri hanno un atteggiamento più restrittivo. Quest’ultimo atteggiamento è piuttosto arbitrario giacché la cattedra già viene regolarmente scissa proprio in virtù della flessibilità oraria e dell’assetto didattico-organizzativo proprio dell’autonomia scolastica (è molto frequente vedere docenti che insegnano Italiano in una classe e Storia e Geografia in un’altra classe, docenti supplenti, che come nel caso del diritto all’allattamento, insegnano solo sulle ore di Italiano mentre restano alla titolare le altre ore del gruppo letterario nella stessa classe, ecc.).

Una più corretta interpretazione della succitata norma (frazionamento della cattedra) vuole che sia assicurato il monte ore previsto settimanalmente per la singola materia e che la stessa sia insegnata nella classe da un unico docente: da qui l’unicità dell’insegnamento nella classe, mentre possono essere scisse le ore di Italiano da quelle di Storia. Una disponibilità di 4 ore di Italiano in una classe è ovvio che non può essere scissa tra due insegnanti ma possono essere scisse le ore di Italiano da quelle di Storia e/o di Geografia..

Quest’ultima interpretazione traspare chiaramente dalla nota prot. AOODGPER n. 19212 del 17 dicembre 2009, relativa ai docenti inseriti negli elenchi prioritari, nella quale Si coglie l’occasione per rappresentare l’opportunità di favorire il diritto al completamento d’orario per coloro che hanno accettato un contratto per un numero inferiore a quello di cattedra o posto, sia ricorrendo al frazionamento orario delle relative disponibilità, ove possibile, sia operando in deroga ai limiti territoriali previsti dal comma 2 dell’art. 4 del Regolamento sul conferimento delle supplenze, compatibilmente con l’orario di servizio da effettuarsi e ove sia verificata la concreta possibilità di assicurare il servizio per tutte le sedi”.

Tale nota intende giustamente tutelare il diritto al completamento orario fino alle 18 ore del docente meglio posizionato in graduatoria, oltre che a perseguire la piena occupazione e di conseguenza la piena retribuzione.

Diversamente sarebbe assai difficile, se non impossibile, ottenere tale completamento e ancor più, paradossalmente, i docenti primi in graduatoria resterebbero occupati solo sugli spezzoni orario mentre gli ultimi in graduatoria potrebbero ottenere l’intera cattedra perché completamente inoccupati. Cosi facendo, come recita il Vangelo, gli ultimi diventerebbero i primi.