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Componente esterno del Comitato di Valutazione: preferire i Dirigenti scolastici, evitando i reggenti

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La legge 104/2015, all’art. 1, comma 129, ha novellato il comma 2, lettera c) dell’articolo 11 del decreto legislativo 297/1994, prevedendo che a far parte del nuovo Comitato di valutazione dei docenti ci sia anche un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

La procedura di scelta e di designazione dei componenti del nuovo Comitato deve essere attivata nella fase iniziale dell’anno scolastico. L’urgenza di intervento riguarda anche l’individuazione del componente esterno come competenza dell’Amministrazione scolastica che agisce tramite gli Uffici scolastici regionali.

Per tale ragione, il Miur, con la nota prot. n. 2401 del 2 novembre scorso, ha fornito indicazioni agli U.s.r., invitandoli, nell’ambito delle tre tipologie individuate dalla norma (docenti, dirigenti scolastici, dirigenti tecnici), ad operare la scelta del componente esterno prediligendo i dirigenti scolastici, evitando di coinvolgere i Dirigenti con incarico di reggenza, già fortemente impegnati nella gestione di due o più istituzioni scolastiche, e comprendendo, se necessario, anche il personale collocato in quiescenza da non più di tre anni.

Ovviamente, nel conferimento dell’incarico si dovrà acquisire la dichiarazione di incompatibilità di cui al comma 81 della legge 107/2015, vale a dire l’assenza  di  cause  di  incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o  affinità,  entro  il secondo grado, con i docenti.