Ancora una volta i docenti esiliati dalla “buona” scuola, subiscono l’ennesima disparità di trattamento. Ricordo che la Corte Costituzionale con Sentenza n.251/2017 ha dichiarato illegittimo il comma 110 della L.107/2015, consentendo anche ai docenti di ruolo la partecipazione ai concorsi.
Il Giudice ritiene, infatti, che un concorso ha come “causa tipica” la selezione dei candidati più meritevoli e che dall’ammissione al concorso dei docenti già assunti a tempo indeterminato deriverebbe la loro assunzione nella nuova posizione, con conseguente scopertura della precedente e la possibilità di successiva assegnazione di quest’ultima ad altro soggetto.
L’USR Puglia dal giorno 7 agosto 2019 sta assumendo un comportamento anomalo, in quanto in spregio ai principi di meritocrazia e di imparzialità della Pubblica Amministrazione, ha inserito una clausola rescissoria del ruolo per i docenti nel vincolo quinquennale del sostegno, mal interpretando il punto A 12 dell’allegato A delle Istruzioni Operative: “Si ricorda l’obbligo che, entro tre giorni dalla nomina in ruolo devono essere attivate, da parte dell’Ufficio Scolastico Territoriale competente, tutte le necessarie operazioni relative al controllo della regolarità dell’attuale punteggio di graduatoria nel rispetto di quanto previsto dall’art. 15 della legge n. 183/2011, in materia di autocertificazioni. Per il personale docente destinatario di nomina a tempo indeterminato su posto di sostegno relativo a qualsiasi ordine e grado di scuola permane l’obbligo di permanenza quinquennale su tale tipologia di posto”.
Risulta evidente che il vincolo quinquennale si applica al nuovo contratto di assunzione e nulla c’entra con la posizione giuridica del docente già di ruolo sul sostegno, in quanto tutti sanno o dovrebbero sapere che il vincolo quinquennale è valido solo ai fini della mobilità professionale e come precisa la succitata sentenza “la partecipazione al concorso pubblico e la mobilità professionale operano su piani diversi […] si tratterebbe inoltre di istituti i quali hanno tempi ed effetti non sovrapponibili”.
Non va dimenticato che dal 2016 il sostegno ha una procedura concorsuale separata dalle discipline curriculari con proprio DDG, quindi “posto comune” e “sostegno” sono classi concorsuali diverse e subentra pertanto il diritto di assunzione da diversa graduatoria di merito.
Un ultimo appunto; si ricorda all’USR che il sistema delle precedenze di cui alla Legge 104/1992 (art. 21, art. 33 comma 6 e art. 33 commi 5 e 7) non opera riguardo alla scelta della provincia, ma per la scelta della sede.
Mi auguro che l’USR Puglia si ravveda subito e che la speranza di tornare a casa e/o riavere la disciplina sottratta coattamente dalla L.107/2015 possa ritornare sui volti dei colleghi senza dover adire le vie legali.
Filomena Pinca
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