Negli ultimi giorni a fare scalpore è stata la notizia del prof di 53 anni in servizio presso l’Istituto Massimo di Roma, arrestato per abusi sessuali nei confronti di una studentessa di 15 anni. L’uomo, interrogato dal Gip, ha dichiarato: “è tutto vero quello che è successo, ma io ero innamorato di lei. Una cosa del genere non mi era mai successa in 25 anni di insegnamento. E’ stato un rapporto consenziente”.
Non si è fatta attendere la presa di posizione del ministro Fedeli, che commenta l’ultimo di una serie di episodi che coinvolgono i docenti: “Il docente accusato di comportamenti o molestie a carattere sessuale nei confronti di alunne o alunni, studentesse o studenti minorenni, viene sospeso dall’insegnamento e sottoposto a iter disciplinare, al termine del quale, se giudicato colpevole, scatta il licenziamento. Un docente che ha molestato una studentessa non può rimanere al proprio posto.
Come può un educatore macchiarsi di tali azioni?
E a proposito di sanzioni nei confronti di questi docenti con atteggiamenti eticamente scorretti, anche i sindacati confederali del comparto scuola, con una nota unitaria, intervengono, condannando tali azioni in modo perentorio: “Non possiamo non essere d’accordo con la Ministra dell’Istruzione quando afferma che occorre allontanare dalla cattedra il docente che approfitta del proprio ruolo di educatore per stabilire con gli alunni rapporti eticamente e professionalmente inaccettabili e da punire severamente. Oggi esistono già le norme per procedere in questa direzione a partire dalla immediata sospensione dal servizio”.
Inoltre, le sigle sindacali all’unisono, condannano tali condotte proprio per il fatto che a macchiarsi di tali crimini siano degli insegnanti, i soggetti a cui le famiglie affidano i loro figli.
Quali sanzioni disciplinari
Le norme sanzionatorie a cui fanno riferimento i sindacati si riferiscono a quelle contenute nel decreto Madia sul pubblico impiego, in cui, come abbiamo scritto in precedenza, sono contenuti anche le sanzioni disciplinari per i docenti? Se così fosse, allora il capitolo dedicato potrebbe essere quello relativo al licenziamento disciplinare senza preavviso:
– reiterazione nell’ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell’onore e della dignità personale altrui;
– condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l’interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l’estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro. (art. 55 quater DLgs 165/01)
– gravi o reiterate violazioni dei codici di comportamento (ai sensi dell’art. 54, comma 3 DLgs 165/01);
Ma come sottolinea il secondo punto, in questo caso fa fede il penale, con il docente che quindi, prima di pensare a qualsiasi ipotesi in merito alla sanzione disciplinare, dovrà subire un processo davanti alla giustizia.
A proposito di Giustizia, ricordiamo che il Guardasigilli, Andrea Orlando riserva qualche dubbio sulla possibilità di licenziare in tronco l’insegnante: “Ho qualche perplessità sotto il profilo costituzionale” sottolinea al programma ‘Circo Massimo’ su Radio Capital.
Aprire un confronto con il rinnovo contratto scuola
I sindacalisti sulla nota fanno riferimento all’ipotesi di un “confronto sull’opportunità di sedi alle quali affidare, in un ruolo di esplicita terzietà, una valutazione dei comportamenti dei docenti che assicuri la piena salvaguardia delle prerogative connesse all’esercizio della libertà di insegnamento costituzionalmente garantita”, sottolineando comunque, come in realtà esistano già delle sanzioni per punire i responsabili di tali atti indegni.
Ma non solo: le OO.ss, fanno sapere che l’occasione ideale per riprendere una riflessione su questo tema, potrebbe essere proprio la trattativa del rinnovo del contratto scuola, che non dovrà “limitarsi alla sola individuazione delle sanzioni da correlare alle condotte anti doverose, ma anche tentare di individuare sedi deputate all’esame dei casi concreti e in grado, per la loro specifica competenza, di mantenere l’azione disciplinare entro un quadro di piena tutela della libertà di insegnamento espressa nella relazione didattica, presidio di rango costituzionale ma prima ancora elemento di garanzia per la corretta formazione e la crescita delle nuove generazioni”.