Il papà di un ragazzo disabile ha ottenuto dal giudice del Tribunale di Teramo la condanna del Comune per “condotta discriminatoria” con tanto di pagamento dei danni subiti dalla famiglia. L’Ente infatti ha assegnato 15 ore settimanali anziché 24 di cui, invece, avrebbe avuro bisogno.
Decisione storica
Si tratterebbe dunque, dicono i familiari dello studente disabile, di una «decisione storica, primo caso in Abruzzo e tra i primi in Italia, e di una importante conquista di civiltà e di progresso sociale».
Nella ordinanza del giudice del 31 gennaio scorso, pubblica Il Messaggero, si legge: «In accoglimento della domanda di parte ricorrente, dichiara la natura indirettamente discriminatoria del comportamento del Comune di Atri e ordina al Comune l’immediata cessazione della condotta discriminatoria mediante garanzia, in favore dello studente, di numero di ore di assistenza scolastica, pari a ventiquattro settimanali».
La tesi del Comune
Il Comune a sua volta aveva sostenuto che i fondi necessari a garantire le ore di assistenza dovrebbero essere messi a disposizione dalla Regione, «questo solo perché si tratta di uno studente ormai alle scuole superiori per il quale la copertura massima è di 15 ore».
A cui ha invece sentenziato la Legge: «Le questioni legate alla messa a disposizione dei fondi da parte della Regione in favore del Comune non può in alcun modo avere rilievo esterno, rispetto ai rapporti tra i suddetti enti, specialmente laddove si tratti di garantire il rispetto di livelli assistenziali necessari ad assicurare l’effettività di posizioni giuridiche che sono diretta espressione di diritti tutelati dalla Costituzione».
«La riduzione del numero di ore di sostegno incide inevitabilmente sul livello di istruzione del disabile, aumentando il divario esistente rispetto agli alunni non disabili e agli altri alunni con disabilità più lieve, risolvendosi in una discriminazione indiretta a suo danno».
Risarcimento per la famiglia
L’ente, inoltre, è stato condannato al pagamento di un risarcimento danni e a quello delle spese procedurali.