Personale

Comunicazione alla scuola dell’assenza per malattia. Le info utili

L’assenza dal lavoro per malattia pone a carico del dipendente ammalato una serie di obblighi, tra i quali il dovere di comunicare lo stato di malattia.

Il CCNL 2007-2009, all’art. 17 commi 10 e 13, impone al dipendete di comunicare all’istituto scolastico o educativo in cui presta servizio la sua condizione di temporanea infermità, salva l’ipotesi di comprovato impedimento.

L’assenza per malattia deve essere comunicata alla scuola in cui il dipendente presta servizio, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza.

Inoltre, se il dipendente si trovi, al momento della malattia, in una località diversa da quella di abituale dimora nota all’amministrazione, egli è altresì tenuto ad indicare l’indirizzo di reperibilità.

Ciò vale non solo per il personale a tempo indeterminato, ma anche per quello con contratto a termine.

Attenzione, con “orario di lavoro” si intende quello di apertura della scuola (dunque le 8.00), non quello di servizio.

Per la comunicazione dell’assenza ogni istituzione scolastica può adottare le modalità che ritiene più idonee (telefono, fax o email).

È necessario che la scuola sia informata per tempo dell’assenza, per essere messa in condizione di procedere alle sostituzioni.

Il docente deve dare indicazioni circa la presumibile durata dell’assenza. In caso contrario la comunicazione di assenza per malattia si intende della durata di un solo giorno.

Nel caso di richiesta di prolungamento dell’assenza, informare l’Ufficio prima della scadenza dei giorni richiesti.

FAC SIMILE CON RICHIESTA DI ASSENZA (clicca qui)

La tempestiva comunicazione dell’inizio della malattia ha plurime finalità: da una parte contribuisce a giustificare l’assenza dal lavoro (ma successivamente a tale comunicazione il dipendente è tenuto a giustificare l’assenza con certificato medico), dall’altra consente al datore di lavoro di ovviare alle difficoltà e ai disagi generati dall’assenza del dipendente ammalato e infine permette l’attivazione degli strumenti di controllo volti ad accertare l’effettività della malattia.

Andrea Carlino

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