Personale

Comunicazione alla scuola dell’assenza per malattia. Le info utili

L’assenza dal lavoro per malattia pone a carico del dipendente ammalato una serie di obblighi, tra i quali il dovere di comunicare lo stato di malattia.

Il CCNL 2007-2009, all’art. 17 commi 10 e 13, impone al dipendete di comunicare all’istituto scolastico o educativo in cui presta servizio la sua condizione di temporanea infermità, salva l’ipotesi di comprovato impedimento.

L’assenza per malattia deve essere comunicata alla scuola in cui il dipendente presta servizio, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza.

Inoltre, se il dipendente si trovi, al momento della malattia, in una località diversa da quella di abituale dimora nota all’amministrazione, egli è altresì tenuto ad indicare l’indirizzo di reperibilità.

Ciò vale non solo per il personale a tempo indeterminato, ma anche per quello con contratto a termine.

Attenzione, con “orario di lavoro” si intende quello di apertura della scuola (dunque le 8.00), non quello di servizio.

Per la comunicazione dell’assenza ogni istituzione scolastica può adottare le modalità che ritiene più idonee (telefono, fax o email).

È necessario che la scuola sia informata per tempo dell’assenza, per essere messa in condizione di procedere alle sostituzioni.

Il docente deve dare indicazioni circa la presumibile durata dell’assenza. In caso contrario la comunicazione di assenza per malattia si intende della durata di un solo giorno.

Nel caso di richiesta di prolungamento dell’assenza, informare l’Ufficio prima della scadenza dei giorni richiesti.

FAC SIMILE CON RICHIESTA DI ASSENZA (clicca qui)

La tempestiva comunicazione dell’inizio della malattia ha plurime finalità: da una parte contribuisce a giustificare l’assenza dal lavoro (ma successivamente a tale comunicazione il dipendente è tenuto a giustificare l’assenza con certificato medico), dall’altra consente al datore di lavoro di ovviare alle difficoltà e ai disagi generati dall’assenza del dipendente ammalato e infine permette l’attivazione degli strumenti di controllo volti ad accertare l’effettività della malattia.

Andrea Carlino

Articoli recenti

Compiti casa, sì, no, dipende

I compiti a casa sono il momento del consolidamento e della rielaborazione delle conoscenze, e dell'esercitazione…

22/12/2024

Il Sicilia Express funziona. A casa tanti prof e studenti dalle brume del nord in treno

È partito il 21 scorso alle 15,10 da Torino Porta Nuova il "Sicilia Express", il…

22/12/2024

Concorso ordinario Pnrr 2024, non vengono valutati i titoli informatici e le certificazioni linguistiche inferiori quelle di livello C1

Una aspirante partecipante al concorso ordinario PNRR 2024 della scuola primaria e infanzia, ci chiede…

22/12/2024

Concorso docenti 2024, costituzione delle commissioni giudicatrici, presentazione della domanda

Il 19 dicembre 2024 segna un passo decisivo per l’organizzazione del concorso docenti. Con una…

22/12/2024

Docenti supplenti, ecco quando ai precari spetta la continuità del contratto per il periodo di vacanza e sospensione dell’attività didattica

Una docente precaria con un contratto a tempo determinato da parte del dirigente scolastico fino…

22/12/2024

Legge di bilancio: mancano risorse per le famiglie che mandano i figli nei centri estivi

Finita la scuola, a giugno, molte famiglie potrebbero essere in diffcoltà perchè non avranno la…

22/12/2024