Una docente riceve sul suo profilo whatsapp una comunicazione della scuola per definire un’attività didattica da svolgere nell’ora successiva in un laboratorio. La docente non legge il messaggio e quindi non esegue l’ordine di servizio comunicato tramite whatsapp. La conseguenza di questa mancata attività didattica, da svolgersi nel laboratorio della scuola, si concretizza in un richiamo verbale della dirigente scolastica rivolto alla docente. Secondo la ds la docente avrebbe dovuto leggere la comunicazione inviata tramite whatsapp, e quindi eseguire l’ordine di servizio impartito di accompagnare la classe in laboratorio per svolgere l’attività didattica predisposta.
A volte l’uso di Whatsapp può essere utile per raggiungere rapidamente qualcuno e per comunicare qualcosa. È comunque importante sapere che non è questo il modo legittimo per comunicare ordini di servizio ai docenti. L’ordine di servizio impartito da un dirigente scolastico ad un docente, come per esempio l’accompagnare una classe in laboratorio per attività didattica, un cambio dell’orario scolastico, un recupero di un’ora di permesso breve o una convocazione ufficiale in ufficio di presidenza, sono comunicazioni che devono essere recapitate al docente con un numero di protocollo elettronico.
Non è legittimo impartire ordini di servizio ai docenti comunicando con loro per le vie brevi, cercandoli attraverso il contatto WhatsApp personale o nel gruppo di servizio della scuola.
I messaggi del Ds o dei suoi collaboratori, inviati come ordini di servizio ai docenti, non hanno una validità di legittimità e non sono sostitutive a quelle ufficiali di circolari regolarmente protocollate. È priva di ogni fondamento giuridico l’idea che la comunicazione di Whatsapp possa considerarsi un avviso “per le vie brevi” e quindi acquisire un valore di ufficialità.
Nel caso in specie il dirigente scolastico non avrebbe dovuto fare un richiamo verbale alla docente, in quanto la stessa insegnante non aveva l’obbligo di leggere i messaggi whatsapp, inoltre la modalità di comunicazione tramite whatsapp, come già specificato, è completamente illegittima e non può essere considerata una procedura corretta per inviare ordini di servizio.
Il docente, almeno che non si trovi in ferie, quando è in servizio, anche qualora sia in aspettativa, congedo, malattia, ha l’obbligo di leggere le circolari ed eseguirne il contenuto.
Le scuole pubblicando nei siti istituzionali le circolari, le note e le comunicazioni, rendono, ai sensi dell’art.32 della legge n.69/2009, legale il dispositivo pubblicato. Quindi ciò che viene pubblicato digitalmente dalla scuola all’indirizzo dei docenti, diventa pubblicità legale e il docente ha l’obbligo di conoscere il contenuto di tali dispositivi.
Bisogna sottolineare che le circolari interne di un Dirigente scolastico, indirizzate ai docenti per impartire un’istruzione, un preciso ordine di servizio, per ricordare una scadenza o un calendario dei lavori, o solo per comunicare un’informazione, rientrano a tutti gli effetti nel potere di organizzazione dirigenziale, come previsto ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e perciò come tali per esse esiste l’obbligo di leggerle e prenderne visione.
Quindi se esiste una comunicazione ufficiale da fare ai docenti, ai coordinatori di classe, alle funzioni strumentali o alle RSU, il canale da utilizzare è quello della circolare regolarmente protocollata e diffusa. Mentre non può avere presunzione di legittimità il messaggio inviato per le vie brevi tramite WhatsApp.
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