Le classi iniziali che accoglieranno alunni con disabilità continueranno ad essere costituite, di norma, con non più di 20 alunni.
Con la nota n.1553 del 4 agosto, il Miur ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla decorrenza dei termini di applicazione delle indicazioni del nuovo decreto per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, il Dlgs n. 66/2017, uno degli otto decreti attuativi della legge 107 che aggiorna, riorganizza e razionalizza i provvedimenti vigenti in materia.
Con successiva nota prot. n. 1557 del 8 agosto il dicastero di viale Trastevere ha precisato che, per mero errore materiale, nell’ultimo capoverso della nota 1553 del 4 agosto è stata riportata l’errata indicazione <>, anziché, <> così come previsto dall’articolo 5, comma 2 del Dpr n.81/2009, e anche ricordato nella nota prot. n. 21315 del 15 maggio, concernente le dotazioni organiche personale docente per l’anno scolastico 2017/2018.
I giudici, con numerose sentenze, hanno dovuto spesso ricordare alle autorità competenti la necessità di rispettare ad esempio tale limite massimo di 20 alunni in presenza di disabili che “costituisce un presidio dell’adeguatezza dell’offerta formativa in particolare nei confronti degli allievi con disabilità, costituendo forma di garanzia del loro diritto costituzionale all’istruzione” (come ricorda la sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2010), ribadendo il principio che i tagli alle spese non possono comprimere il nucleo essenziale dei diritti costituzionalmente garantiti come quello allo studio degli alunni con disabilità.