Ma i dirigenti scolastici possono o non possono sospendere dal servizio o dall’insegnamento un proprio dipendente (Ata o docente)?
La questione torna alla ribalta dopo una ulteriore sentenza del giudice del lavoro: questa volta è il Tribunale di Enna ad aver accolto il ricorso di un docente che era stato sanzionato dal dirigente scolastico.
La sentenza si aggiunge alle molte altre di questi anni (Lodi, Potenza, Ivrea, …) e si basa su un vero e proprio “bug” contenuto nel “decreto Brunetta” del 2009 che attribuiva al dirigente scolastico il potere di gestire le sospensioni dal servizio fino a 10 giorni senza per introdurre nell’ordinamento la specifica sanzione “da uno a 10 giorni di sospensione”.
Molti hanno parlato di un sosfisma al quale si sono aggrappati i ricorrenti, ma sta di fatto che molti tribunali hanno accolto la tesi difensiva.
A partire dal prossimo anno scolastico, però, il problema non si porrà più perchè nel decreto Madia ormai in vigore la questione è stata chiarita una volta per tutte.
Il decreto, infatti, introduce una nuova norma piuttosto chiara che non dovebbe più dare luogo a equivoci: l’articolo 13 introduce una modifica all’art. 55 bis del TU 165/2001 e stabilisce che per docenti e ATA, per le sanzioni fino ai 10 giorni di sospensione, la competenza sia del responsabile della struttura presso cui opera il dipendente, purchè il responsabile abbia qualifica dirigenziale. In pratica viene escluso che i docenti “incaricati di presidenza” possano instaurare un procedimento di disciplinare che, in questi casi, dovrà essere gestito dall’Ufficio scolastico regionale.
Le vecchie regole (e quindi la possibilità d ricorrere contro una sospensione irrogata dal dirigente scolastico) valevano fino al 21 giugno scorso; a partire dal 22 giugno, data di entrata in vigore del “decreto Madia”, i ricorsi saranno più complicati e dovranno basarsi su motivazioni diverse perchè il “bug” della legge è stato eliminato.