Una delle domande più frequenti su questa mobilità 2016/2017 è: “Se faccio domanda di mobilità e finisco in una scuola dove c’è libero un posto di potenziamento, finirò a fare supplenze o attività didattiche alternative nel mio orario di servizio?”.
Per rispondere a questa domanda, bisogna ricordare che la legge 107/2015 per il prossimo anno scolastico introduce l’organico dell’autonomia. Infatti al comma 64 della suddetta legge, è scritto che a decorrere dall’anno scolastico 2016/2017, è determinato l’organico dell’autonomia su base regionale. È utile ricordare anche che ai sensi del comma 68 della legge 107, a decorrere dall’anno scolastico 2016/2017, con decreto del dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale, l’organico dell’autonomia è ripartito tra gli ambiti territoriali.
L’organico dell’autonomia comprende l’organico di diritto e i posti per il potenziamento, l’organizzazione, la progettazione e il coordinamento, incluso il fabbisogno per i progetti e le convenzioni di particolare rilevanza didattica e culturale espresso da reti di scuole o per progetti di valore nazionale. Per cui deve essere chiaro a tutti che, a partire dal 2016/2017, non esisterà più la differenziazione tra organico di diritto e posti di potenziamento, ma si parlerà unicamente di organico dell’autonomia. Quindi nella mobilità 2016/2017 i docenti si trasferiranno sulla base dei posti vacanti o resi vacanti dell’intero organico dell’autonomia.
Questo non significa assolutamente che il docente trasferito in una scuola in cui l’unico posto libero è un posto di potenziamento, sarà assegnato dal Dirigente scolastico proprio su quella tipologia di posto. A tal proposito è importante sapere che in una nota del Miur del dicembre 2015 a firma capo dipartimento Dott.ssa Rosa De Pasquale, si specifica che grazie alle quote di autonomia e agli spazi di flessibilità assegnati al DS dalla legge 107/2015, la gestione del personale non sarà più vincolata alla rigidità degli organici di diritto e poi a quelli di fatto. Questo significa una cosa sola, che il dirigente scolastico potrà decidere, nel rispetto dei criteri indicati dal Consiglio d’Istituto, su come assegnare un docente alle classi o all’organico di potenziamento.
In sostanza con i trasferimenti si assegneranno tutti i docenti alle scuole a partire dal primo settembre 2016, ma soltanto a questo punto il Ds potrà decidere, nel rispetto dei criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto, quali saranno i docenti ad avere le classi e quali invece saranno impegnati in altre funzioni didattiche.
Per cui a finire nelle cattedre di organico potenziato, non è detto che siano i docenti trasferiti, ma potrebbero anche essere gli insegnanti che da anni sono titolari nella scuola. Quindi alla domanda iniziale rispondiamo: “la mobilità non determina un aumento del rischio di finire in un posto di potenziamento, questo dipende, per tutti i docenti di una scuola, dalle scelte di assegnazione che farà a settembre il Ds, in coerenza dei criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto”.
Vendicarsi con i docenti, considerati troppo severi, fotografando la targa della loro auto per poi…
Da qualche anno, soprattutto dopo la pandemia da Covid, assistiamo ad una crescita di casi…
La Corte Costituzionale ha bocciato ben sette punti nevralgici della legge sull’autonomia differenziata tra cui…
Frequentemente si confondono due termini: bravata e reato. In realtà si tratta di due situazioni ben…
Continuano le prese di posizione sulle parole pronunciate dal ministro Valditara in occasione della inaugurazione…
Il conferimento delle supplenze temporanee si attua mediante la stipula di contratti di lavoro a…