Una delle domande più frequenti su questa mobilità 2016/2017 è: “Se faccio domanda di mobilità e finisco in una scuola dove c’è libero un posto di potenziamento, finirò a fare supplenze o attività didattiche alternative nel mio orario di servizio?”.
Per rispondere a questa domanda, bisogna ricordare che la legge 107/2015 per il prossimo anno scolastico introduce l’organico dell’autonomia. Infatti al comma 64 della suddetta legge, è scritto che a decorrere dall’anno scolastico 2016/2017, è determinato l’organico dell’autonomia su base regionale. È utile ricordare anche che ai sensi del comma 68 della legge 107, a decorrere dall’anno scolastico 2016/2017, con decreto del dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale, l’organico dell’autonomia è ripartito tra gli ambiti territoriali.
L’organico dell’autonomia comprende l’organico di diritto e i posti per il potenziamento, l’organizzazione, la progettazione e il coordinamento, incluso il fabbisogno per i progetti e le convenzioni di particolare rilevanza didattica e culturale espresso da reti di scuole o per progetti di valore nazionale. Per cui deve essere chiaro a tutti che, a partire dal 2016/2017, non esisterà più la differenziazione tra organico di diritto e posti di potenziamento, ma si parlerà unicamente di organico dell’autonomia. Quindi nella mobilità 2016/2017 i docenti si trasferiranno sulla base dei posti vacanti o resi vacanti dell’intero organico dell’autonomia.
Questo non significa assolutamente che il docente trasferito in una scuola in cui l’unico posto libero è un posto di potenziamento, sarà assegnato dal Dirigente scolastico proprio su quella tipologia di posto. A tal proposito è importante sapere che in una nota del Miur del dicembre 2015 a firma capo dipartimento Dott.ssa Rosa De Pasquale, si specifica che grazie alle quote di autonomia e agli spazi di flessibilità assegnati al DS dalla legge 107/2015, la gestione del personale non sarà più vincolata alla rigidità degli organici di diritto e poi a quelli di fatto. Questo significa una cosa sola, che il dirigente scolastico potrà decidere, nel rispetto dei criteri indicati dal Consiglio d’Istituto, su come assegnare un docente alle classi o all’organico di potenziamento.
In sostanza con i trasferimenti si assegneranno tutti i docenti alle scuole a partire dal primo settembre 2016, ma soltanto a questo punto il Ds potrà decidere, nel rispetto dei criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto, quali saranno i docenti ad avere le classi e quali invece saranno impegnati in altre funzioni didattiche.
Per cui a finire nelle cattedre di organico potenziato, non è detto che siano i docenti trasferiti, ma potrebbero anche essere gli insegnanti che da anni sono titolari nella scuola. Quindi alla domanda iniziale rispondiamo: “la mobilità non determina un aumento del rischio di finire in un posto di potenziamento, questo dipende, per tutti i docenti di una scuola, dalle scelte di assegnazione che farà a settembre il Ds, in coerenza dei criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto”.
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