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Conciliazioni anche per chi è soprannumerario?

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Il caso riguardava due docenti dell’ Istituto tecnico per geometri di Potenza, che lamentavano di essere stati ingiustamente individuati come perdenti posto, per effetto di presunte irregolarità nella compilazione dell’organico.

Dopo avere sporto reclamo scritto al dirigente scolastico, chiedendo, inutilmente, di provvedere alla segnalazione dell’errore, i due professori si erano risolti a presentare la domanda di conciliazione all’Ufficio scolastico (una procedura che ha sostituito i vecchi ricorsi gerarchici).
Ma l’amministrazione aveva risposto in questi termini: "… l’organico di diritto non è impugnabile con ricorso al giudice del lavoro ma con ricorso al Tar, pertanto, il tentativo di conciliazione è inammissibile per difetto di giurisdizione.".

Una tesi che non è stata condivisa dal deputato lucano, il quale ha eccepito nell’interrogazione che: "l’accertamento del c.d. difetto di giurisdizione è atto tipico del giudice e non dell’Amministrazione scolastica". L’amministrazione scolastica lucana non è nuova a questo genere di questioni. L’anno scorso, infatti, l’on. Molinari presentò un’analoga interrogazione a seguito della quale il Ministero chiarì che «l’accordo sottoscritto il 18 ottobre 2001 non pone alcuna limitazione circa le materie che possono formare oggetto della conciliazione.».


Per visionare l’interrogazione parlamentare consulta "Ulteriori approfondimenti".