Facendo seguito alla nota prot. 2932 del 22 marzo 2013, con la quale il Miur aveva consentito il riconoscimento giuridico del servizio, ai soli fini giuridici, al personale Ata. incluso nelle graduatorie permanenti e che si trovava in posizione utile per il conferimento di supplenza annuale o temporanea, nota che aveva creato qualche difficoltà applicativa (alcuni Usr non avevano infatti consentito l’inclusione di tale punteggio, causa dell’avvenuta chiusura dei termini di scadenza del concorso dei 24 mesi ed erano, conseguentemente, emerse delle difformità di trattamento degli aspiranti Ata), il Miur, anche dietro sollecitazione sindacale, ha emanato la nuova nota prot. n. 5954 del 17 giugno 2013, con la quale sollecita gli Usr “a dare puntuale adempimento alla circolare di cui sopra per le graduatorie cosiddette “24 mesi” per l’anno scolastico 2012/2013 senza rinvii nell’applicazione all’anno successivo”.
In questo modo sarà possibile tutelare la posizione di coloro che erano stati penalizzati dall’utilizzo delle graduatorie di istituto per il conferimento di supplenze fino all’avente diritto.
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