Con nota n. 10301 del 31 marzo 2021 il Ministero chiarisce che i concorsi per soli titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili del personale ATA “sono finalizzati alla costituzione delle graduatorie provinciali permanenti utili per l’a.s. 2021-22”.
Per essere inserito nelle graduatorie permanenti dei profili professionali è indispensabile essere in possesso di un servizio di 24 mesi o 23 mesi e 16 giorni, solo ed esclusivamente nelle scuole statali, nel profilo per cui si chiede l’inserimento.
Al fine dei 24 mesi si fa presente che è considerato valido il servizio prestato nelle scuole statali, ma con rapporto di lavoro diretto con gli enti locali fino all’anno 2000; ciò perché fino all’emanazione del D.M. 184 del 23 luglio 1999 i profili ATA erano forniti dagli Enti Locali.
Il servizio prestato in qualità di “collaboratore scolastico” e “assistente amministrativo” nelle Accademie, Conservatori di Musica, e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato viene considerato valido ai fini dell’ammissione ai concorsi per soli titoli fino all’anno accademico 2002/2003. A decorrere dall’anno accademico 2003/2004 il servizio di cui trattasi, poiché prestato in profili professionali di un diverso comparto rispetto a quello della Scuola, è assimilato a “servizio prestato in altre Amministrazioni”.
Collaboratore Scolastico
Titoli culturali
Il titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo professionale di CS è uno dei seguenti:
1. diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale;
2. diploma di maestro d’arte;
3. diploma di scuola magistrale per l’infanzia;
4. qualsiasi diploma di maturità;
5. attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni.
Fermo restante la validità, per l’ammissione al concorso 24 mesi, i titoli richiesti dall’ordinamento vigente all’epoca dell’inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali (si valuta un solo titolo e comunque quello più vantaggioso):
– media del 6, oppure sufficiente: punti 2;
– media del 7 oppure buono: punti 2,50;
– media dell’8, oppure distinto: punti 3;
– media del 9, oppure ottimo: punti 3,50.
Il voto si calcola sempre operando la media dei voti rapportata a decimi, escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta.
- Sono valutabili anche i titoli equipollenti conseguiti all’estero.
Titoli di servizio
- Il Servizio effettivo a tempo indeterminato o a tempo determinato nel profilo di collaboratore scolastico in scuole o istituti di istruzione primaria, secondaria ed artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato
per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. punti 0,50
- Altro servizio effettivo comunque prestato nelle scuole ed istituti statali di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S.
per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. punti 0,15
- Servizio effettivo prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, regionali, provinciali o comunali, nei patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l’istruzione tecnica
per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. punti 0,05
Nota bene
- I periodi di assenza dal servizio, (malattia, permessi per esami, per lutto, congedi parentali) secondo quanto previsto dall’art. 19 del CCNL/SCUOLA sono considerati come anzianità di servizio a tutti gli effetti.
- Nei limiti della durata della nomina, il periodo di assenza dovuto all’impedimento dell’assunzione in servizio in base alle vigenti disposizioni (astensione obbligatoria) va valutato comunque nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
- Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale è valutato per intero.
- Al fine di ottenere una valutazione senza frazioni di punto inferiori al centesimo, nell’ipotesi di presenza di più di due cifre decimali, deve effettuarsi l’arrotondamento alla seconda cifra decimale (es. 1,235 va arrotondata a 1,23; invece 1,236 va arrotondata a 1,24.)
- Qualora il servizio sia stato prestato in scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute o in scuole elementari parificate o in scuole paritarie il punteggio è ridotto alla metà, ma non è valido ai fini del raggiungimento dei 24 mesi.