Il docente cui è stata inibita la partecipazione alle prove concorsuali perché costretto alla quarantena, ha diritto di partecipare al concorso, previa indizione di un’apposita prova suppletiva.
E’ quanto ha recentemente stabilito il Tar Lazio, con sentenza n. 5666/2021.
Una docente -ammessa al concorso straordinario indetto con D.D.G. del 23 aprile 2020, n. 510- si è rivolta al Tar, rappresentando di non aver potuto partecipare alla prova scritta, trovandosi in stato di quarantena, perché sua madre era risultata positiva al test Covid-19.
Il Tar ha giudicato del tutto irragionevole la mancata previsione di prove suppletive, in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Se è vero che, di regola, gli impedimenti individuali non impongono all’amministrazione un rinvio generalizzato delle prove di concorso o la predisposizione di sessioni suppletive di esami (in quanto l’interesse pubblico allo svolgimento delle operazioni concorsuali prevale su quello dei candidati), è altrettanto vero che tale principio è derogabile in casi eccezionali, come nel caso in esame.
Nel caso in specie, infatti, l’impossibilità di partecipare al concorso discende “da disposizioni limitative delle libertà costituzionali, necessarie per tutelare la salute (non solo individuale, del candidato colpito dall’evento impeditivo, ma anche) pubblica, della generalità dei consociati”.
“Con riguardo alle misure normative di contenimento della pandemia da COVID-19, si deve ritenere che “nel contesto di una emergenza epidemiologica globale senza precedenti, che ha costretto il Governo a imporre ai cittadini eccezionali limitazioni delle libertà costituzionali per contenere il rischio di diffusione del virus – limitazioni rimaste fedeli allo Stato di diritto perché temporanee ed espressive del tessuto connettivo dei valori di solidarietà nazionale – la predisposizione di una sessione suppletiva (a cura dello stesso potere pubblico che tali limitazioni ha dovuto introdurre) è finalizzata a ripristinare una condizione di eguaglianza e parità di trattamento”
Il Tar si è anche soffermato nell’esaminare una possibile violazione della “par condicio” dei candidati, a causa del mancato rispetto delle regole della contemporaneità e della contestualità della prova.
Tuttavia, ha escluso che la previsione di una prova suppletiva sia illegittima, in quanto lo stesso legislatore, nel decreto-legge n. 44/2021, ha stabilito che: «Le amministrazioni […] possono prevedere, in ragione del numero di partecipanti, l’utilizzo di sedi decentrate […] e, ove necessario, la non contestualità, assicurando comunque la trasparenza e l’omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti».
Pertanto, in condizioni di eccezionale gravità, è giustificabile- per espressa disposizione di legge- una deroga al principio di contestualità delle prove, purché sia assicurata la trasparenza e l’omogeneità delle prove somministrate.
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