Il Tribunale Amministrativo per il Lazio, sede di Roma, Sezione III Bis, con sentenza n.12203/2024 del 14.06.2024 ha accolto il ricorso proposto da un partecipante al concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui al D.D. n. 499 del 2020 e D.D. n. 23 del 2022 “con conseguente annullamento degli atti impugnati”. Il provvedimento ha ad oggetto la contestazione di un quesito, ritenuto errato, riguardante quanto teorizzato dal prof. Howard Gardner; più precisamente, “secondo Howard Gardner l’intelligenza è” con a seguire numero 4 possibili risposte.
La sentenza assume rilievo per il principio di diritto enunciato nelle motivazioni che pone il punto, in maniera definitiva, ad un contenzioso che conta altre sentenze rese a favore dei ricorrenti (Tar Lazio, Roma, Sez. III Bis, Sentenze n.19078/2023; n.15498/2023; n.15736/2023; n.15737/2023; n.15263/2023; n.19079/2023; n.15499/2023; n.19080/2023) e che è stato caratterizzato dalla nomina di un verificatore, la prof.ssa Anna Maria Giannini, docente presso Università La Sapienza di Roma; quest’ultima ha ritenuto il quesito errato ed ambiguo sia nella formulazione della domanda “presenta una contraddizione intrinseca” che nelle potenziali soluzioni proposte “tra le quattro alternative di risposta, l’opzione maggiormente riferibile alla teoria di Gardner risulta una semplificazione delle teorizzazioni dell’autore, identificabile in modo letterale esclusivamente all’interno di file presenti in rete che possiamo considerare fonti non necessariamente accreditate …”.
Le conclusioni del verificatore in ordine all’ambiguità del quesito hanno trovato puntuale conferma nella nota prodotta in giudizio dal ricorrente e sottoscritta dal medesimo Prof. Howard Gardner, il quale nel commentare il quesito sulle proprie teorie ha certificato che “The definition you quote is not correct. I think it is OK to consider “MI” as multi-dimensional i.e. intelligence consists of multiple dimensions. But it is not a system with rules and procedures. I prefer to speak of separate intelligences-it prevents confusion with multi-factoral conceptions of intelligence, such as those put forth by Robert Stenberg, J.P.Guilford, or John Carroll” (… l’intelligenza è composta da più dimensioni. Ma non è un sistema con regole e procedure. Preferisco parlare di intelligenze separate …).
La sentenza ha il pregio di definire nel merito il ruolo dei cosiddetti “distrattori” che in alcun modo possono confliggere con l’indicazione contenuta nel Bando di Concorso “ciascun quesito consiste in una domanda seguita da 4 risposte, delle quali solo una è esatta”.
I distrattori sono elementi capaci di attrarre l’attenzione di un candidato e di creare il dubbio sulla risposta corretta rispetto alle opzioni predefinite nella presentazione del quesito e sono utilizzati per saggiare le competenze dei candidati. Sono elementi di disturbo in grado di insidiare le certezze del candidato al fine di valutarne le competenze.
Sul punto, la tesi difensiva proposta dell’Avvocatura dello Stato – e fortemente contestata in aula – aveva come punto di caduta una pseudo attività, da porre a carico del candidato nei pochi minuti che questi dispone per risolvere un quiz di un concorso, di ricercare tra tutte la risposte presenti quella che comunque risultasse come la “più plausibile”; la “discutibile” soluzione ministeriale ove riconosciuta valida dal Tribunale Amministrativo avrebbe legittimato un uso improprio dei distrattori tale da non consentire al candidato attraverso un procedimento ad escludendum sulle opzioni di risposta di giungere all’unica soluzione “vera”.
Pare evidente che il compito del candidato non sia quello di rincorrere “la risposta più corretta e/o maggiormente plausibile”. La questione è stata posta con vigore e opportuna preoccupazione, tanto che i giudici amministrativi ne hanno colto la valenza e riconosciuto la fondatezza così come riferito nelle motivazioni del provvedimento finale: “nel predetto contesto non può nemmeno essere seguita la linea ipotizzata dal Ministero in ordine alla possibilità di considerare comunque corretto il quesito perché le altre risposte sarebbero ancor meno convincenti, in quanto la regola dettata dal Bando di Concorso non prevede la individuazione della risposta di minore implausibilità ma di verificare quale sia l’unica esatta, ossia precisa e veritiera, nel presupposto indispensabile che ve ne sia una in possesso di tali caratteristiche” (Tribunale Amministrativo Regionale Lazio, sede di Roma, Sezione III bis, Sentenza n.12203/2024 del 14.06.2024).
Le motivazioni della Sentenza del Tar Lazio oltre ad accogliere le tesi difensive del ricorrente, scongiurano la deriva perseguita dall’Amministrazione resistente sia a riguardo del ruolo dei “distrattori” che della esistenza di una pseudo-opzione salvifica cui dovrebbe conformarsi il candidato che in alcun modo è tenuto al rintraccio della risposta “più plausibile” al solo scopo di salvaguardare il quiz.
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