I concorsi per diventare insegnanti svolti a partire dal mese di marzo 2020 dovevano prevedere delle prove suppletive per far partecipare i candidati impossibilitati per il Covid-19 a presentarsi nel giorno prefissato: a stabilirlo è stato il Tar del Lazio, che attraverso due sentenze ha accolto i ricorsi di alcuni partecipanti al concorso per personale docente, ai quali durante la pandemia era stata negata la possibilità di misurarsi con gli altri candidati – sulle prove scritte per diventare insegnante – a causa di vincoli legati al Covid.
Questo significa che diversi concorsi, ordinari e straordinari, compresi quelli Stem, potrebbero a questo punto avere una “coda” selettiva.
Secondo il tribunale regionale del Lazio, la previsione di prove suppletive per un concorso nel periodo di emergenza Covid-19 “appare una previsione illogica e irragionevole”.
Nella sentenza i giudici hanno richiamato pure alcuni precedenti, secondo i quali “l’eccezionalità dello stato di emergenza, con le discendenti misure restrittive imposte alla libera circolazione dei consociati, dovesse essere un elemento da tenere in debita considerazione nello svolgimento dei concorsi durante il periodo emergenziale”.
Il Tar del Lazio ha anche superato la posizione con la quale il Consiglio di Stato aveva “richiamato il principio generale dell’irrilevanza degli impedimenti soggettivi dei concorrenti alla partecipazione a un pubblico concorso, anche qualora causati da caso fortuito o forza maggiore, ritenendo la sua operatività necessaria al fine di tutelare un altro principio generale, quale quello della contestualità delle prove relative alle procedure concorsuali, in quanto corollario della par condicio tra candidati”.
Per Il Tar, infatti, l’applicazione “de plano” di questi principi ai concorsi pubblici in periodo emergenziale finisce “per obliterare l’eccezionalità della situazione pandemica e delle relative misure restrittive, con discendente nocumento, da un lato, alle aspettative dei candidati che non abbiano potuto partecipare alle prove in forza di provvedimenti dell’Autorità intesi a tutelare la salute pubblica e, dall’altro, alle stesse esigenze pubbliche di selezione dei migliori candidati per la successiva immissione in ruolo, tenuto conto che le procedure di cui trattasi si sono svolte nei confronti di una platea di candidati giocoforza ristretta”.
Il Tribunale amministrativo ha infine bocciata l’ipotesi di lesione della par condicio dei candidati.
Per i giudici del Tar laziale è plausibile l’allestimento di prove suppletive “in condizioni di eccezionale gravità”, da attuare dunque “anche in deroga alla contestualità delle prove, utilizzando gli opportuni accorgimenti affinché siano assicurate trasparenza e omogeneità delle prove somministrate“.
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