Indurre all’errore un candidato di un concorso è una modalità scorretta per selezionarlo. A questa conclusione è giunto il Tar del Lazio, con apposita ordinanza, dopo avere esaminato il ricorso presentato da alcuni candidati che hanno partecipato alla procedura concorsuale per diventare docente di educazione fisica nella scuola secondaria di primo grado.
Secondo i giudici del tribunale regionale, la mancata precisione nel testo di una domanda per i test nella scuola può ingenerare dubbi in merito alla risposta corretta da selezionare.
E produrre i presupposti per la mancata idoneità dei partecipanti, come è avvenuto nel caso dei candidati che hanno presentato ricorso.
Il Tar, quindi, ha optato per l’ammissione – seppur con riserva – alla successiva fase concorsuale.
Entrando nel merito del ricorso – portata all’attenzione pubblica dagli avvocati Santi Delia e Michele Bonetti – l’errore risiederebbe nel fatto che “secondo il ministero dell’Istruzione, gli aspiranti docenti avrebbero dovuto affermare che ‘nel salto in lungo, affinché l’esecuzione sia la più efficace possibile’ lo slancio delle braccia dovrebbe avvenire prima dello stacco e non dopo”.
Con il Ministero stesso che “ha difeso la propria tesi affermando che la domanda si riferirebbe ‘solamente all’esecuzione di un salto in lungo’ e non alla tecnica della specialità della disciplina di atletica leggera, ragion per cui i candidati avrebbero dovuto comprenderne la differenza”.
Il Tar adesso ha ritenuto che “i chiarimenti forniti dalla P.a. all’esito di apposita ordinanza istruttoria di questa Sezione non paiono aver fugato i dubbi circa l’effettiva ambiguità del quesito contestato”, nonché che “la mancata precisazione, nel testo della domanda, che il riferimento fosse al salto in lungo da fermo e non alla ben più nota disciplina sportiva e olimpica del salto in lungo con rincorsa, abbia potuto effettivamente ingenerare dei dubbi in merito alla risposta corretta da selezionare, anche alla luce del fatto che il programma di esame faceva espresso riferimento alla ‘Teoria, tecnica e didattica delle discipline sportive individuali e di squadra nella scuola’, lasciando intendere che per ‘salto in lungo’ si dovesse intendere quello riferito alla relativa disciplina sportiva”.
Poiché, sempre secondo i giudici, la risposta fornita in sede di concorso sembra essere corretta “tenuto conto che in tale disciplina lo slancio simmetrico delle braccia non avviene prima dello stacco, quanto piuttosto nella successiva fase di volo”, con l’ordinanza si è disposta l’ammissione con riserva alla successiva fase concorsuale, e fissato il 3 ottobre 2023 l’udienza di merito.
Secondo l’avvocato Santi Delia, “siamo al paradosso che Fiona May, la regina del salto in lungo, l’atleta italiana che più volte è salita sul podio ai Campionati del mondo, avrebbe sbagliato, clamorosamente, la risposta al quesito della specialità di cui è stata due volte argento olimpico e campionessa mondiale. La decisione del Tar costituisce una nuova e inedita vittoria per tale classe di concorso. E ancora una volta serve ricordare al Ministero il monito lanciato dall’Accademia della Crusca su come i quiz vanno costruiti”.
“Ovvero che la Commissione, ‘non deve tendere tranelli e formulare domande ambigue e confondenti ai candidati, tali per cui questo debba scegliere tra le multiple risposte la meno errata o l’approssimativamente più accettabile, essendo un tale metodo di formulazione dei quesiti scorretto, e inaccettabile'”, conclude il legale.
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