L’art. 59, commi 10, 11, 12, 13 del Decreto-legge approvato il 20 maggio, recante misure urgenti per il sostegno alle imprese, al lavoro e alle professioni, per la liquidità, la salute e i servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19 (cd. Decreto Sostegni bis), prevede delle modifiche importanti ai concorsi ordinari per docenti.
È volontà del Ministero bandire i concorsi “con frequenza annuale”.
No. Il Ministero potrà apportare tutte le occorrenti modificazioni ai bandi di concorso, senza che ciò comporti la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze o la modifica dei requisiti di partecipazione.
No. Secondo quanto espresso nel comma 10 dell’art. 59 non sarà effettuata la prova preselettiva.
Gli argomenti dei quesiti saranno:
No. Non saranno pubblicati i quesiti dai quali trarre quelli degli esami.
Per essere ammessi alla prova orale occorre conseguire un punteggio minimo di settanta centesimi.
L’amministrazione si riserva la possibilità, in ragione del numero di partecipanti, di prevedere, ove necessario, la non contestualità delle prove relative alla medesima classe di concorso.
I titoli valutabili e il relativo punteggio saranno stabiliti con decreto del ministero da adottare entro novanta giorni dall’entrata in vigore del decreto legge.
Sì. I candidati che superano le prove del concorso sono sottoposti al periodo di formazione e di prova, il cui positivo superamento determina l’effettiva immissione in ruolo.
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