Con l’approvazione da parte della commissione europea dei decreti ministeriali volti a disciplinare la procedura concernente lo svolgimento dei prossimi concorsi per il reclutamento dei docenti nelle scuole di ogni ordine e grado è plausibile pensare che entro il mese di novembre del 2023 saranno pubblicati i relativi bandi con le novità introdotte dal decreto 75 del 22 giugno 2023.
Per i concorsi banditi durante il periodo di attuazione del PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza), è esclusa la prova preselettiva, mentre è previsto soltanto una prova scritta, una orale e una graduatoria finale data dalla somma del punteggio conseguito nelle due prove e dai titoli posseduti.
I candidati meglio collocati in graduatoria nel limite dei posti messi a concorso, saranno immessi in ruolo; qualora dovessero verificarsi delle rinunce si procederà alla nomina dei candidati in ordine di graduatoria.
Il superamento della procedura concorsuale, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, non prevede l’acquisizione dell’abilitazione, mentre per la scuola dell’infanzia e primaria i titoli di partecipazione sono già abilitanti.
Per i docenti che non hanno l’abilitazione e che possono partecipare al concorso, la normativa prevede la possibilità di conseguire l’abilitazione contestualmente ai 60 CFU iscrivendosi ai percorsi di formazione iniziale, a proprie spese.
Il DPCM del 4 agosto 202, pubblicato in gazzetta ufficiale il 25 settembre del 2023, ha previsto una fase transitoria, durante la quale sono attivati dei percorsi formativi iniziali per il conseguimento dei 30 e dei 36 CFU per i docenti di ruolo e che intendono conseguire altra abilitazione e per i docenti in possesso di 30 o 24 CFU.
La disposizione normativa prevede che i suddetti percorsi possano finire entro il mese di febbraio del 2024 e comunque entro il 31 maggio 2023.
Possono partecipare per il conseguimento dei 30 o 36 CFU i docenti: vincitori di concorso senza abilitazione, con tre anni di servizio nell’ultimo quinquennio; o docenti che intendono conseguire altra abilitazione; mentre per il conseguimento dei 36 CFU vi partecipano i docenti che hanno conseguito i 24 CFU entro il 31 ottobre del 2022.
La normativa vigente prevede inoltre che il docente che non dovesse superare la prova finale del percorso di formazione volto a conseguire i CFU, potrà sostenerla soltanto per una seconda volta. Qualora non dovesse superarlo per la seconda volta sarà cancellato quale vincitore del concorso e dalla relativa graduatoria.
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