Il Governo vuole stringere i tempi anche sul fronte dei concorsi, ed introduce nel decreto Sostegni bis una serie di misure per accelerarne lo svolgimento.
Al fine di assicurare che i concorsi ordinari siano banditi con frequenza annuale, il decreto prevede una semplificazione delle prove concorsuali:
Le modifiche riguarderanno anche i concorsi già pubblicati, i cui bandi verranno modificati, senza tuttavia riapertura dei termini per la presentazione delle domande o modifica dei requisiti di partecipazione.
Una commissione nazionale sarà incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta, i programmi delle prove, i requisiti dei componenti delle commissioni cui spetta la valutazione della prova scritta e della prova orale, i titoli valutabili e il relativo punteggio.
In sostanza i bandi già pubblicati verranno in tutto o in parte stravolti, con buona pace di quanti avevano già iniziato la preparazione sulla base di un programma già noto e di un concorso già strutturato nelle sue modalità di svolgimento.
Questo potrà determinare con molta probabilità l’insorgere di contenzioso che, di certo, non farà bene alla celerità delle procedure.
In caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, le assunzioni dei vincitori potranno essere disposte anche negli anni scolastici successivi, sino all’esaurimento delle relative graduatorie.
Altra disposizione che già fa parecchio discutere è quella che preclude ai candidati che non superano le prove della procedura concorsuale, di presentare domanda di partecipazione alla procedura successiva per la medesima classe di concorso o tipologia di posto per la quale non hanno superato le prove.
A ben vedere, questa limitazione non appare rispettosa dell’art.97della Costituzione, che garantisce la possibilità di partecipazione ai concorsi per l’accesso ai pubblici impieghi.
Per le immissioni in ruolo relative all’a.s. 2021/22 per le materie scientifiche e tecnologiche, in concorsi già banditi (senza riapertura dei termini per la presentazione delle istanze o la modifica dei requisiti di partecipazione alla procedura) si svolgeranno con le seguenti modalità:
Alle commissioni che pubblicheranno la graduatoria finale entro il 31 luglio 2021 verrà riconosciuto un compenso aggiuntivo rispetto a quello attualmente previsto.
Per le procedure che non dovessero concludersi entro il 31 luglio 2021, le relative graduatorie saranno utilizzate nel corso degli anni successivi con priorità rispetto alle graduatorie delle procedure ordinarie.
Resta da chiedersi, tuttavia, se si riuscirà mai a rispettare la tempistica auspicata, considerati da un lato i numerosi rilievi critici mossi al testo licenziato in Cdm che, certamente, si tradurranno in altrettanti emendamenti alla legge di conversione la quale, da regola costituzionale, deve intervenire entro 60 giorni.
Anche a voler ammettere il rispetto di una tempistica da record, ed il ricorso a sopraffine tecniche parlamentari, pare obiettivamente complicato riuscire ad emanare i decreti di rettifica ed integrazione dei bandi, svolgere le prove ed orali e pubblicare le graduatorie entro il 31 luglio prossimo, ossia fra poco più di due mesi.
Vedremo
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