Il Decreto-legge n. 44 dell’1 aprile 2021 all’articolo 10 prevede importanti misure volte a consentire una rapida ripartenza e semplificazione dei concorsi pubblici.
Il Governo ha introdotto misure immediatamente applicabili anche ai concorsi già banditi, e riguardano sia l’attuale fase di emergenza sanitaria sia quella a regime.
A partire dal prossimo 3 maggio, secondo quanto prevede il DL 44/2021, cesseranno di avere efficacia le attuali limitazioni di ordine quantitativo (numero massimo di 30 candidati per ogni sessione o sede di prova) previste dalla legislazione emergenziale vigente per lo svolgimento delle prove nei concorsi pubblici.
Sono stati introdotti sia interventi a carattere strutturale, con misure destinate a disciplinare le procedure di reclutamento anche dopo la cessazione dello stato di emergenza, sia misure applicabili solo all’attuale fase di emergenza.
Per quanto riguarda le misure di carattere generale, il decreto prevede che le pubbliche amministrazioni procedano, per lo svolgimento delle loro prove concorsuali, assicurandone comunque il profilo comparativo, con le seguenti modalità semplificate:
a) nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale, l’espletamento di una sola prova scritta e di una prova orale;
b) l’utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l’identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente;
c) una fase di valutazione dei titoli ai fini dell’ammissione alle successive fasi concorsuali. I titoli e l’eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere alla formazione del punteggio finale.
Queste modalità semplificate sono adottate dalle amministrazioni “anche in deroga” alla disciplina del Regolamento sui concorsi pubblici (il D.P.R 487/1994) e della L.n. 56/2019 (c.d. legge concretezza) che, dunque, possono ancora essere applicate – ove compatibili – a discrezione delle amministrazioni stesse.
Pertanto, le nuove modalità semplificate introdotte dal D.L. n. 44/2021 non precludono, ad esempio, la facoltà di far precedere le prove di esame da una prova preselettiva con le modalità e i requisiti di cui all’art. 3, comma 6, lett. b), della richiamata L. n. 56/2019.
In base al numero di partecipanti alla procedura, gli Enti possono optare per l’utilizzo di sedi decentrate e, ove necessario, prevedere la non contestualità delle prove, assicurando comunque la trasparenza e l’omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.
Per i concorsi i cui bandi sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del D.L. n. 44, le amministrazioni interessate, qualora non siano ancora state svolte le prove, attuano le predette modalità semplificate:
– utilizzo degli strumenti informatici e digitali e delle sedi decentrate;
– possono prevedere la fase di valutazione dei titoli, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando e riaprendo i termini di partecipazione;
– per le procedure relative al reclutamento di personale non dirigenziale, possono prevedere l’espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale.
Sempre per le procedure già avviate o con bandi già pubblicati, volte all’assunzione di personale con qualifica non dirigenziale, che prevedono tra le fasi selettive un corso di formazione, le predette misure si applicano anche in deroga al bando, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando stesso, senza necessità di riaprire i termini di partecipazione e garantendo comunque il profilo comparativo e la parità tra i partecipanti. Resta ferma l’attività già espletata, i cui esiti concorrono alla formazione della graduatoria finale di merito.
Per i concorsi i cui bandi sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 44, e fino al permanere dello stato di emergenza, le amministrazioni interessate possono altresì prevedere l’espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale, con la deroga al numero minimo di 30 candidati per ciascuna sessione.
Vedremo quali misure specifiche saranno adottate dal Ministero dell’Istruzione per i concorsi ordinari a cattedre, ancora rimasti fermi al palo.
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