Di tanto in tanto, sulla questione dei limiti di età per partecipare ai concorsi a cattedra, sorgono dubbi e perplessità, tanto che proprio in queste ore il Ministero dell’Istruzione ha ritenuto di intervenire sull’argomento con una apposita FAQ.
Ma da cosa hanno origine questi dubbi?
La vicenda, per la verità, arriva da lontano, addirittura dagli anni 50 quando non esisteva ancora lo stato giuridico del personale della scuola e quindi le regole erano quelle di carattere generale valide per tutti i dipendenti pubblici.
L’articolo 2 del Testo Unico n. 3 del 1957 prevedeva che per accedere ai concorsi non si dovesse aver superato i 32 anni di età, salvo deroghe delle singole Amministrazioni. E, in effetti, per la scuola il limite già allora era di 35 anni.
Nel 1978 con la legge 288 tale limite venne esteso a tutto il pubblico impiego.
Una modifica importante per il personale docente ci fu nel 1974 con il DPR 417 (uno dei 5 cosiddetti “decreti delegati”, quello sullo stato giuridico di docenti, direttori didattici, presidi e ispettori) quando il limite di età venne portato a 40 anni.
Nel 1994, con la legge 487, venne fissata per tutti l’età limite di 40 anni, ma solo tre anni dopo ci fu un ulteriore intervento legislativo.
Con l’articolo 3, 6° comma, della legge 127 del 1997 si stabiliva infatti: “La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non e’ soggetta a limiti di eta’, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessita’ dell’amministrazione”.
Ecco perché, attualmente, per partecipare ad un concorso a cattedra è necessario semplicemente non aver superato i 65 anni di età.