Qualche docente poco preparato (o poco interessato) ha partecipato al concorso rafforzando così la percentuale dei bocciati.
Qualche griglia di valutazione che non consente di sfruttare al meglio i punteggi acquisiti ha fatto anche la sua parte; griglia per lo scritto in trentesimi con decimali e griglia per la pratica in decimi senza decimali, rende inutile la frazione decimale della griglia dello scritto per il conseguimento di punti 28 per l’ammissione agli orali.
Praticamente è come se si fosse arrotondato al voto intero immediatamente inferiore.
Altro fattore importante è da ricercarsi sulle prove di lingua straniera che prima erano facoltative, dopo il superamento di tutte le prove, come punteggio aggiuntivo.
Insegnanti che hanno raggiunto 18-20/30 e con 8-9/10 bocciati con punti inferiori a 28, previsti dal bando.
I valori 19/30 e 20/30 non sono ottenibili dalla trasformazione della griglia principale.
Ammissione solo se la prova viene superata con 10/10 da 18-19/30 e con 9/10 da 19-20/30 e altre combinazioni.
Con voti 22-23-<24/30 e 6/10 si arriva all’illogicità: promossi con voto che non raggiunge una valutazione discreta. Non si vogliono punire costoro, malgrado la formulazione del bando, hanno sempre raggiunto la sufficienza in tutte le prove.
Si cerca di spiegarne i trattamenti non imparziali e di disparità di trattamento tra tipologie di prove, infatti l’art 8 punto 3 del decreto-ministeriale-95-del-23-febbraio-2016 (concorso senza la pratica/laboratorio) devono racimolare una media di 28 su quaranta e nessuna prova inferiore a 6/10, ossia ogni sei deve essere controbilanciato da un 8/10. Questa compensazione non si riscontra per coloro che sono stati ammessi con 22/30 allo scritto e 6/10 alla pratica, 22+6 uguale 28.
Nel caso, invece in cui allo scritto si consegue 6/10 = 18/30 e la sufficienza è controbilanciata dall’8/10 con la pratica risulta inspiegabilmente escluso.
La prova scritta pesa tre volte la pratica e quindi palesemente di privilegio verso lo scritto a discapito della pratica, abilità acquisita e necessaria da chi esercita la libera professione.
Riassumendo per dare l’idea della disparità di trattamento anche nell’ambito dello stesso art 8 punto 4 del decreto-ministeriale-95-del-23-febbraio-2016 avendo dato diversa importanza tra scritto e pratico/laboratorio.
6/10 scritto e 8/10 pratico; valutazione ricondotta in decimi equivalente 28/40. Bocciato, punti commissione 24/40
8/10 allo scritto e 6/10 alla pratica; valutazione ricondotta in decimi equivalente 28/40. Promosso, punti commissione 30/40
19,88/30 e 8/10 bocciato con media aritmetica, (preparazione del candidato) 7,32/10 uguale a 29,25/40 punti dati dal bando 27,88/40
24/30 e 6,63/10 promosso con media aritmetica, (preparazione del candidato) 7,32/10 uguale a 29,25/40 punti dati dal bando 30,63/40
22/30 e 6/10 promosso con media aritmetica, (preparazione del candidato) 6,67/10 uguale a 26,67/40 punti dati dal bando 28/40
18/30 e 6,67/10 bocciato con media aritmetica, (preparazione del candidato) 6,67/10 uguale a 26,67/40 punti dati dal bando 24,67/40.
Illogicità evidenti che non si vogliono richiamare.
Dall’analisi testé fatta si evince che per molti È STATA DECRETATA LA LORO ESCLUSIONE nonostante la LORO PREPARAZIONE, che insiste dal 18 al 19,99 allo scritto e alla prova pratica 8,5-9/10– dico nove per le griglie per la pratica senza decimali e dove previsto il mezzo punto 8,5/10– SIA PIÙ CHE DISCRETA.
Potremmo riportare su carta una curva che rappresenti candidati scelti per gruppi in relazione ai voti riportati allo scritto: 10-12;12-14; 14-16; 16-18;18-20; 20-22; 22-24 e altra curva per la pratica con gruppi con voto da 5,6,7,8,9,10.
Costruito il grafico si può benissimo constatare che la percentuale maggiore dei candidati ha riportato voti compresi tra 18-22 per lo scritto e tra 8-9 per la pratica, esclusi in molti ingiustamente dalla competizione.
L’art 8 punto 4 del decreto-ministeriale-95-del-23-febbraio-2016 ne è stata la causa principale perché applicato in difformità a quanto previsto dall’ art 400 del DL 16 /04/1994, n. 297
La semplice addizione x/30 +y/10 = (x+y)/(30+10) non è ammessa nelle operazioni di calcolo ed è impossibile per valutare la preparazione del docente in quarantesimi, devono essere ricondotti su base 40, (x/30)*4/3 e (y/10)*4 e determinarne la loro media aritmetica.
Credo sia poco influente non conoscere lo spagnolo (lingua scelta dal candidato) per le materie scientifiche, mentre sarebbe opportuno approntare i decreti ministeriali conoscendone i principi basilari del calcolo, le quattro operazioni.
I nonni e i padri degli attuali candidati ai concorsi sapevano perfettamente come operare, non altrettanto bene sanno e si adoperano “i nuovi coetanei” che non si intendono di calcolo, ma hanno sempre da ribadire sui “SOMARI”, puru eu sugnu sceccu.
Decreto Presidente Repubblica 3 maggio 1957, n. 686
Art. 9.- Esito delle prove di esame.
Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.
La prova orale e le prove pratiche, non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.
La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, della media dei voti riportati nelle prove pratiche e del voto ottenuto in quella orale.
art 400 del DL 16 /04/1994, n. 297
10. Superano le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a ventotto quarantesimi.
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