Non mancano “bachi” e “buchi” nelle procedure che il Ministero mette a disposizione per l’iscrizione on line al concorso a cattere.
Nel bando di concorso a cattedra 2016, precisamente nel decreto ministeriale n.94 del 23 febbraio 2016, nella tabella A , che identifica i titoli di accesso , professionali, culturali e di servizio valutabili ai fini della procedura concorsuale a cattedra per il reclutamento dei docenti, e ai fini dell’attribuzione del punteggio nelle graduatorie di merito, è riportato che l’insegnamento prestato sullo specifico posto o classe di concorso o classe di concorso ricompresa sull’ambito disciplinare verticale vale 0,70 punti, se svolto in maniera continuativa per non meno di 180 gironi.
Eppure ci sono alcuni docenti abilitati, aspiranti a partecipare al concorso a cattedra, che pur avendo il servizio continuativo non inferiore a 180 giorni ma svolto in scuole diverse, non riescono ad inserirlo nel format delle istanze on line del Miur predisposto per la partecipazione al concorso. Infatti se ad esempio un docente ha svolto il servizio dal 16 settembre al 20 gennaio (circa 4 mesi) in una data scuola X con contratto del dirigente scolastico su spezzone, e a partire dal 21 gennaio ha lasciato la supplenza della scuola X per assumere una supplenza fino al termine delle attività didattiche in una scuola Y in cattedra completa, non ha la possibilità, nella compilazione della domanda della partecipazione al concorso a cattedra, di dichiarare questi 2 servizi continuativi su scuole differenti.
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D’altronde sia il servizio della scuola X che quello della scuola Y non raggiungono i 180 giorni, quindi da soli non servono a fare scattare il punteggio di 0,70 punti, ma, allo stesso tempo, non è possibile dichiarali entrambi.
Quindi anche se si tratta a tutti gli effetti di servizio continuativo prestato nella stessa classe di concorso e per più di 180 giorni, sembrerebbe impossibile inserirlo, perché svolto in scuole diverse. Nel decreto ministeriale 94/2016 non è scritto da nessuna parte che il servizio continuativo deve essere prestato in una sola istituzione scolastica, viene solo specificato che tale servizio non deve essere inferiore ai 180 giorni e che deve essere prestato sullo specifico posto o classe di concorso o classe di concorso ricompresa sull’ambito disciplinare verticale. Inoltre viene anche specificato che l’insegnamento del sostegno è valutato soltanto nella specifica procedura concorsuale.
Per quanto su esposto, la domanda sorge spontanea: “Il Miur si è dimenticato di inserire nell’applicazione della domanda di partecipazione al concorso a cattedra la possibilità di dichiarare il punteggio continuativo su più scuole, oppure sottintende che il servizio deve essere svolto unicamente nella stessa scuola?”.
Forse servirebbe un chiarimento da parte del Ministero dell’Istruzione, che potrebbe anche chiarire se il servizio dell’anno in corso è valutabile.
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