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Concorso a cattedra PNRR, anche se vinci il concorso e arrivi prima ti potrebbe capitare di non potere scegliere la provincia e la sede

La storia che vi raccontiamo ha dell’assurdo e scardina ogni elementare considerazione sul merito di vincere un concorso arrivando prima in graduatoria. Nonostante abbia vinto il concorso non le viene consentito di scegliere la provincia e nemmeno la sede. L’ingarbugliamento della procedura ministeriale lo prevede, ma la questione finirà nelle mani di qualche giudice che potrebbe restituire il merito alla vincitrice del concorso.

Vince il concorso a cattedra ma non può scegliere

Una aspirante docente di ruolo vince, arrivando prima in graduatoria di merito, un concorso a cattedra PNRR per la classe di concorso XXXX. I posti messi a bando sono solamente due, uno nella provincia A e l’altro nella provincia B. La docente prende il massimo sia nella prova scritta, sia nella prova orale e a novembre 2024 viene pubblicata la graduatoria di merito regionale del concorso e la docente risulta prima e non ha nessun incarico di supplenza in atto. La graduatoria di merito è composta solo di due docenti, il secondo in graduatoria distaccato di diversi punti dalla vincitrice, invece ha ricevuto una supplenza fino al 31 agosto 2025 nella provincia A. È utile sapere che la docente vincitrice del concorso vive e risiede proprio nella provincia A e quindi avendo il bando del concorso 2 posti a disposizione, uno nella provincia A e l’altro nella provincia B, vorrebbe scegliere, nella fase 1 della scelta della provincia proprio la provincia A. Ebbene, sembra un paradosso, ma all’apertura della fase 1 per la scelta della sede, la docente non potrà scegliere la provincia A, ma sarà obbligata a scegliere la provincia B. In buona sostanza la numero uno in graduatoria viene assegnata nella provincia peggiore, senza possibilità per scelta, mentre il numero due della graduatoria viene confermato sul posto in cui sta svolgendo una supplenza annuale che si trova nella provincia A.

La procedura indicata dal MIM

Il MIM per disposizione legislativa, applica la procedura disposta dal decreto legge 71 del 31 maggio 2024, convertito in legge n.106 il 29 luglio 2024. Tale legge prevede che: per il solo 2024/2025 le assunzioni possono essere completate entro il 31 dicembre 2024, con la condizione di utilizzare le graduatorie regionali di merito pubblicate dopo il 31 agosto 2024 ma entro il 10 dicembre 2024. Prevede anche che gli aspiranti al ruolo individuati dalle GM pubblicate in ritardo ma entro il 10 dicembre 2024 sceglieranno la sede definitiva tra i posti vacanti residuati a seguito delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dalle GAE e dalle altre GM vigenti entro il 31 agosto 2024 e appositamente accantonati. In tali specifiche situazioni, su descritte, gli aspiranti prendono servizio entro 5 giorni dall’assegnazione della sede ricevuta dopo la scelta della fase 2 del ruolo.

La circostanza particolare e controversa, che non mancherà di sollevare contenzioso, è quella riferita agli aspiranti al ruolo da graduatoria di merito pubblicata in ritardo ma entro il 10 dicembre 2024, qualora all’atto della nomina stiano svolgendo una supplenza su posto vacante con contratto fino al 31 agosto 2025 nella stessa regione e nella medesima classe di concorso per cui sono risultati vincitori di concorso. Costoro, a prescindere dalla loro posizione in graduatoria, ma comunque vincitori, vengono confermati su tale posto.

Il merito calpestato dalla norma

Nel caso specifico è successo che per puro caso il docente secondo in graduatoria di merito, svolgendo nella provincia A della Regione una supplenza con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto 2025, viene confermato d’ufficio in tale posto, mentre la docente vincitrice del concorso e posizionata in prima posizione nella graduatoria di merito, pur volendo la provincia A (anche solo giuridicamente) e magari attendendo di assumere il ruolo economicamente a partire dall’1 settembre 2025 nella scuola attualmente occupata dal docente secondo in graduatoria, viene di fatto obbligata a scegliere la provincia B e a prendere servizio entro 5 giorni nella scuola della provincia B.

Si tratta di una legge che discrimina il merito e calpesta i diritti di chi è arrivata prima in un concorso. Non esiste nessuna ragione per non consentire alla docente prima in graduatoria di assegnare anche solo giuridicamente la provincia desiderata, in modo da rispettare il bando concorsuale in cui il senso di arrivare primo è quello di potere scegliere prima degli altri la provincia in cui esistono i posti messi a bando.

Come testata giornalistica sosteniamo che il ricorso della docente sarà quasi sicuramente vincente e ridarà realmente la prima posizione della graduatoria di merito tolta da una legge che calpesta il merito e il senso delle graduatorie di merito.

Lucio Ficara

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